Statuti e Leggi di Rotiniel

Statuto del Regno di Rotiniel

Titolo I – SUI PRINCIPI CHE GOVERNANO ROTINIEL
Titolo II – SUL GOVERNO E L’AUTORITA’
Titolo III – SULLA CITTADINANZA
Titolo IV – SUI REATI E LE SANZIONI
Titolo V – SUL BANDO E SUL TRADIMENTO
Titolo VI – SULL’AMMINISTRAZIONE E SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA VITA CITTADINA
Titolo VII – SULLO STATO DI EMERGENZA
Titolo VIII – SUI DIRITTI E DOVERI MORALI E RELIGIOSI DEI CITTADINI E FORESTIERI
Titolo IX – SUI CONFINI DEL REGNO

Rotiniel, la Perla dei Mari, la città elfica dimora della stirpe telera, accoglie anche tutti gli Elfi che desiderano vivere in armonia seguendo il pensiero innovatore, aperto e ispirato, trasmesso dal fondatore Marip’in degli Elenion ai suoi discendenti.

Vengono accolti anche i mezz’elfi desiderosi di abbracciare le loro radici elfiche e gli umani e i mezz’elfi di retaggio più marcatamente umano mossi da desiderio di conoscenza, sincera curiosità, o ammirazione per la cultura elfica, che vogliano trovare una vita diversa, adattandosi al modo di vivere tipico del Doriath.

Pur nel rispetto delle proprie origini, una volta acquisita la cittadinanza si diviene un Rotinrim, manifestando la volontà di far propri i principi e i valori che sempre hanno ispirato il popolo telero e ne caratterizzano gli abitanti:

  • Tolleranza, poiché le differenze tra stirpi elfiche o tra elfi e non elfi devono essere reciprocamente comprese, cercando sempre di mediare tra le visioni e le esigenze e facendo sì che dalle diversità scaturiscano ricchezze e opportunità;
  • Integrazione, poiché, al fine di garantire che la libera convivenza costituisca le solide fondamenta della prosperità del Regno e in virtù della tipica tolleranza telera, nel Regno vengono accettati come cittadini a tutti gli effetti anche umani e mezz’elfi, rendendoli partecipi, sebbene con diverse responsabilità e doveri, della vita politica e sociale del Regno.

Che ogni Rotinrim, dal momento della sua investitura, creda e serva la Perla e si dedichi alla sicurezza e al benessere del proprio Regno, in accordo ai principi della società elfica: sia con le armi, sia con la cultura e la fede, sia praticando il lavoro e il commercio, motore della prosperità di Rotiniel.

Che la Collettività e i suoi valori, di rispetto della vita e dell’integrità della comunità, siano sempre onorati e tenuti saldi nella mente degli elfi e di chi dovrà con loro rapportarsi. Tra questi, sia il valore della fratellanza coltivato dagli elfi e rispettato e conosciuto da chi dovrà con loro rapportarsi.
I Rotinrim di razza non elfica si impegnano a rispettare tutti gli elfi del Doriath e a mantenere sempre un comportamento consono ai costumi elfici, così da attenersi ai principi basilari della Collettività già espressi e da non ledere gli interessi dei Teleri, per non far venir meno il patto di fiducia da loro accordatogli.

Che il mare, fonte di nutrimento, mezzo di conoscenza, costante e perpetua ispirazione, sia rispettato da ogni gente, temuto, e preservato nel suo sempiterno e al contempo mutevole stato. Il motto del Regno, “Con onore, con cuore, con braccio”, si riconduce ad un bracciale che riporta tale incisione e che è appartenuto a Ersyh, figlio di Marip’in della stirpe degli Elenion, secondo Aran en’Rotiniel.

Il governo del Regno è retto dal Senato.
Il Senato è composto dall’Aran, custode dell’eredità morale di Marip’in ed elfo illuminato dai Valar, e dai Senatori a capo dei tre Ordini in cui è organizzato il Regno.

Tale Regnante è esponente del popolo telero di tutti i Rotinrim e della Perla stessa e mettendosi al Suo servizio si fa voce e garante per il Regno nei rapporti diretti con le altre comunità e Regni d’Ardania.
Egli inoltre ricopre (o delega ad altro membro del Senato) anche il ruolo di giudice della Perla e può essere chiamato a emettere giudizio in diatribe come nel caso di atti non contemplati dalle leggi vigenti.
Che Egli garantisca stabilità al governo del Senato e che si confronti con i Senatori per le questioni di maggior rilevanza per i destini del Regno.
La sua carica sarà vitalizia e avrà diritto di nominare il suo successore; nel caso in cui egli muoia senza averlo indicato, tale incombenza è rimessa alla decisione del Senato o, in mancanza, al volere della Collettività.

Che i Senatori, Teleri di comprovata integrità, siano i più fulgidi esponenti e guide dei tre Ordini cittadini, ovvero la Flotta, la Lega delle Arti e dei Mestieri e il Tempio dei Gemelli di Rotiniel.
Qualora non ci fossero elfi Teleri con l’esperienza richiesta, la carica senatoriale potrà anche essere affidata momentaneamente ad elfi di altre stirpi.
Che al Senatore sia tributato lo stesso rispetto che all’Aran o alla Tari, poiché egli gestisce e organizza l’Ordine di cui è a capo, propone e vota le leggi di valore assoluto per tutto il Regno, oltre che aver diritto di parola e di voto sulle questioni di interesse comune.
Che il Senato, qualora lo ritenga necessario, si consulti con tutta la popolazione nel prendere decisioni, ma nel caso tale consulto non portasse a una decisione netta, né tra i cittadini, né all’interno del Senato, l’ultima parola spetterà all’Aran.
Lord o Lady, sarà la carica con cui si congeda l’Aran, la Tari o il Senatore che rinuncia al suo mandato e andrà comunque considerata la carica più alta e autorevole nell’Ordine di riferimento, quando non siano presenti l’Aran o la Tari e gli altri membri del Senato. Che il rispetto e l’ascolto della voce di un Lord o Lady siano pari a quelli accordati a un Senatore.

Qualsiasi elfo Telero o mezz’elfo valarita potrà far domanda di cittadinanza, decidendo così di prendere ruolo attivo nella Collettività.
Anche uomini, mezz’elfi non valariti o elfi di altre stirpi potranno far domanda di cittadinanza ma l’Aran e il Senato potranno decidere se accettare o meno la richiesta, valutando le motivazioni e le intenzioni del richiedente.
Potranno fare richiesta tutti coloro che non si siano macchiati di crimini nel territorio della Perla o contro un cittadino della Perla, fatti salvi coloro che abbiano scontato una giusta condanna. Che non sia, inoltre, mai tollerata la venerazione del culto eretico di Luugh e Kelthra.

Nel caso in cui un cittadino, non di stirpe Telerin, abbandoni l’Azzurro Manto per servire un altro regno, perderà il diritto di proporre un’ulteriore richiesta di cittadinanza futura, tale gesto inoltre rinnegherà la fiducia e la stima accordatalgli dalla stirpe di Marip’In, rendendolo per sempre oggetto di biasimo e discredito da parte di Rotiniel tutta.

Una volta convocato, che l’aspirante cittadino giuri una prima volta fedeltà all’Aran o alla Tari, al Senato e ai principi della Perla, secondo la seguente formula:

“Giurate Voi fedeltà all’Aran di Rotiniel?
Giurate Voi fedeltà al Senato di Rotiniel?
Giurate Voi fedeltà alla città di Rotiniel
e di servirla al meglio delle vostre
possibilità aiutandone i cittadini
come fossero vostri fratelli e sorelle?”

Verrà così nominato Novizio e apprenderà le usanze e le leggi della città, valutando egli stesso Rotiniel e venendo valutato a sua volta. Che al termine del noviziato egli rinnovi solennemente il suo giuramento e riceva le insegne cittadine e la nomina a Rotinrim.

Dopo ciò, dovrà comunicare a quale dei tre Ordini voglia prendere parte:

  • La Flotta, ovvero il braccio armato della città, che mantiene l’ordine pubblico e la difesa del Regno e dei suoi interessi;
  • La Lega delle Arti e dei Mestieri, che raccoglie gli artigiani e i lavoratori per favorire il commercio interno ed esterno con gli altri Regni;
  • Il Tempio dei Gemelli di Rotiniel, che riunisce tutti i cittadini che vogliono dedicare la propria vita al servizio dei Valar, curando i tre aspetti della religiosità elfica: Fede, Sapere e Forza.

Che i cittadini siano disposti e volenterosi nel trovare il proprio percorso nei tre Ordini, poiché tutti i membri della società devono adoperarsi per il bene della stessa, in accordo ai principi del vivere comune elfico.
Che indossi il mantello azzurro o la tunica nelle cerimonie ufficiali. E che i membri della Flotta indossino sempre il mantello quando sono in servizio.
Le armature recanti i simboli ufficiali della Perla saranno equiparate alla tunica.

Chiunque sia testimone o vittima di un reato, avrà il diritto e il dovere di segnalarlo a un membro della Flotta.

I suoi membri infatti, assieme alle più alte cariche cittadine, hanno il compito di mantenere l’ordine pubblico; questo documento attesta loro il potere di valutare secondo il proprio giudizio le contese minori e di applicare le misure preventive o punitive al fine di mantenere o riportare tale l’ordine.
Cittadini e forestieri si attengano agli ordini che i membri della Flotta potranno impartire loro a questo scopo e, nel caso ritengano diaver subito un torto, successivamente potranno chiedere udienza ad un membro del Senato per lamentare il danno.

Aggressione
Colui che attacchi o si accinga ad attaccare un terzo, sia esso cittadino o ospite della Perla, con armi o arti magiche sarà passibile di arresto, multa dalle 5000 alle 20000 monete e punibile, a discrezione del Senato, con un bando da 1 a 3 mesi.

Nel caso in cui l’aggressione avvenga ai danni di un’imbarcazione di proprietà della Perla, dei suoi cittadini, delle città e Regni alleati o semplicemente di quelle che trovano ospitalità nelle acque o nei porti del Regno, ciò determinerà l’aggravante di Pirateria che prevede, se colti in flagranza di reato: l’immediato sequestro, senza diritto alcuno di riscatto, dell’imbarcazione utilizzata per commettere gli atti incriminati e l’arresto di tutti i membri dell’equipaggio per un tempo determinato, a discrezione delle autorità portuali di Rotiniel.

Le sanzioni previste si applicano sia nel caso in cui tali condotte avvengano in alto mare, sia nel caso in cui esse avvengano nei porti, sui fiumi e nelle insenature all’interno dei territori del regno.
In caso di reiterazione del reato di Aggressione si incorrerà in bando certo dai territori di Rotiniel.

Calunnia
Sia comminata una sanzione dalle 3000 alle 6000 monete a chi diriga una denuncia, anche se anonima o sotto falso nome, alle autorità di Rotiniel o di uno qualsiasi tra i Regni legati ad essa da rapporto di amicizia o collaborazione, incolpando di un reato un cittadino rotinrim che egli sa innocente, ovvero simulando a carico di lui le tracce di un reato.

Divieto di copertura del volto
Che non sia consentito entrare in città a volto celato. Laddove l’avventore si rifiutasse di scoprire il volto riceverà una multa di monete 2000 (e potrà venir costretto con la forza a mostrare il proprio aspetto).
Eventuali autorizzazioni in merito a simili pratiche dovranno essere rilasciate da un Senatore che appuri le motivazioni della richiesta.

Duello
E’ proibito duellare all’interno delle mura della città.
Tali duelli si potranno però svolgere all’esterno delle mura, e solo con l’esplicito consenso di tutti i duellanti; la fine del duello non deve risultare mortale per nessun partecipante e nessuno, al di fuori degli stessi, deve essere coinvolto negli scontri.
Le sanzioni applicate in caso di trasgressione saranno quelle previste per l’aggressione o, nei casi più gravi, per l’omicidio.

Furto
Colui che si appropriasse di un bene appartenente a terzi è condannato alla restituzione dello stesso e, a discrezione delle autorità, al pagamento di un risarcimento alla vittima.
In aggiunta, si applichi una sanzione che può variare da 3000 a 10000 monete.

Ingiuria
Chi offenda con parole o con atti l’onore altrui verrà punito con una sanzione dalle 1000 alle 5000 monete d´oro a discrezione del giudicante.

Oltraggio o resistenza a pubblico ufficiale
Chi opponesse resistenza, sia verbale che fisica, ai membri della Flotta mentre essi agiscono come tutori dell’ordine, agli inquisitori del Tempio ed ai membri della Lega delle Arti e dei Mestieri durante l’esercizio legittimo delle loro funzioni di controllo del mercato, così come colui che manchi di rispetto, offenda o si rifiuti di obbedire alla parola dell’Aran, della Tari, dei Senatori e dei Lord, verrà multato con sanzioni dalle 5000 alle 12000 monete, e nel caso non desista sia incarcerato.

Omicidio
L’omicidio nei territori di Rotiniel sarà punito con una sanzione dalle 20000 alle 50000 monete d’oro, l’arresto immediato per un tempo a discrezione del Senato e, se ce ne fosse bisogno, il bando dalla città stessa.
Qualora il colpevole deturpi, mutili il cadavere, o commetta, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, verrà sanzionato con un’ulteriore ammenda dalle 5000 alle 10000 monete d’oro.

Porto d’armi illecito
Che il diritto di girare armati in città sia esclusivo dei Senatori, dei membri della Flotta e dei Paladini del Tempio per la lotta all’eresia; chi verrà visto impugnare un’arma all’interno delle mura cittadine verrà richiamato verbalmente e sarà passabile di multa stimata in 2000 monete; in caso si rifiutasse, la pena sarà l’arresto.

Sul contagio e le malattie
Chiunque sia per via di evidenti sintomi portatore di contagio, sia trattenuto presso il Tempio cittadino dalle guardie per il tempo necessario alle cure. Laddove egli si rifiuti di collaborare con l’autorità sia spostato, anche con l’uso della forza, presso le celle cittadine fino al decorso della malattia, ed una volta guarito venga sanzionato con una multa pari a 5000 monete.
Qualora il soggetto deliberatamente e dolosamente tenga un atteggiamento volto ad ingenerare (o si spinga fino al punto di provocare) epidemie sia soggetto ad arresto immediato, ad una multa pari a 30000 monete d’oro e sia bandito dal Regno per un tempo a discrezione del Senato.

Vilipendio religioso
Chiunque offenda con parole od atti i Valar, le pratiche religiose ad essi legate, i luoghi ad essi consacrati o l’Ordine del Tempio stesso ed i suoi Sacerdoti, verrà punito con una sanzione dalle 4000 alle 8000 monete d’oro a discrezione del giudicante.
Alla stessa pena saranno condannati tutti coloro i quali verranno individuati nell’atto di molestare, turbare, aggredire od uccidere le creature consacrate ai Valar presenti sul territorio del Regno o in quello di violare la sacralità e la cristallina purezza della fontana cittadina, dimora dell’Essenza delle acque.
Siano l’eresia e gli altri reati di natura religiosa puniti secondo quando previsto dallo Statuto del Tribunale dell’Inquisizione, cui qui si rinvia.
Sia inoltre punito con una sanzione dalle 4000 alle 8000 monete chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commetta vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti.

Violazione del pubblico decoro
E’ vietato lasciare scarti di lavorazione e oggetti di varia natura nei luoghi pubblici: la trasgressione di tale divieto verrà punita con un’ammenda di 1000 monete.

Aggravante
Che sia punito con il bando per un tempo a discrezione del Senato chiunque commetta qualsiasi tra i reati previsti dal presente Titolo animato da credenze o estremismi religiosi.

Sulla recidiva
Nel caso in cui una qualsiasi delle condotte fin qui incriminate venga reiterata, siano le pene previste, se consistenti in una sanzione pecuniaria, immediatamente raddoppiate.
Laddove, invece, per esse sia previsto l’arresto, solo o congiunto con la pena pecuniaria, vengano integrate con una sanzione dell’ammontare di 10000 monete.

Sulla pena di morte
La pena di morte non è comminata per alcuno dei reati previsti nel presente documento, fatta eccezione per le ipotesi contemplate per lo stato d’emergenza e, per quanto riguarda le condanne per motivi religiosi, nello Statuto del Tribunale dell’Inquisizione.

Il bando da Rotiniel e da tutti i suoi territori potrà essere proposto da un membro del Senato e avere tre origini:

  • Può essere emesso dal Tempio di Rotiniel, quale condanna per eresia, secondo la procedura prevista dal Tribunale dell’Inquisizione;
  • Può essere emesso dall’Aran (o dalla Tari) o dal Senatore suo delegato quale Giudice della Perla, oltre che nei casi in cui ciò sia espressamente previsto dal presente Statuto, anche per il numero di reati commessi o reiterati, ovvero per quelli, anche non puniti con il bando, ma che per le loro modalità concrete di attuazione siano ritenuti meritevoli di tale sanzione;
  • Può essere emesso dal Senato per tradimento, quando un cittadino rinneghi con parole o fatti i principi della Perla ed il suo giuramento di fedeltà.

Sulla caccia
Che sia concessa la caccia della fauna nelle terre del Regno solamente per le necessità di sostentamento, fisico ed economico, nella misura in cui tale attività non turbi o alteri gli equilibri dell’ambiente naturale.
Gli abusi verso il Doriath e la sua fauna, ovvero il disturbo e l’uccisione indiscriminata di animali, verranno puniti con una sanzione stabilita in funzione della gravità dell’atto che varia dalle 2000 alle 8000 monete.

Sulle risorse naturali
Che i cittadini ed i novizi possano sfruttare tutte le risorse offerte dalla Perla e i suoi territori.
I non cittadini dovranno munirsi di permesso per poter usufruire delle risorse.
I prezzi e le modalità di acquisto o di rilascio di tali permessi vengono stabiliti dal Ministro della Lega delle Arti e dei Mestieri e pubblicati su un apposito bando, collocato in una posizione centrale e ben visibile all’interno del mercato cittadino.
Chi verrà trovato sprovvisto di tale permesso verrà punito con una sanzione pecuniaria da 1000 a 3000 monete, oltre che con il sequestro del materiale raccolto.
Per l’applicazione di questa disposizione, devono considerarsi “risorse”:

  • I legnami del Doriath;
  • I minerali, siano essi estratti dalle miniere cittadine che altrove all’interno dei territori del Regno;
  • La sabbia della spiaggia della Perla;
  • I campi agricoli messi a disposizione per le coltivazioni;
  • Le erbe pregiate che crescono nei boschi.

Non sia invece necessario alcun permesso per usufruire delle risorse ittiche, di cui sono abbondanti i confini cittadini e le coste di tutto il Doriath del Sud.

Non è inoltre consentita la coltivazione al di fuori dei campi e la piantagione di alberi al loro interno o presso le vie d’accesso alla città e alle zone residenziali, pena il pagamento di una multa di 2000 monete.

Sul commercio
Sia cardine della vita della comunità l’Ordine commerciale della Lega delle Arti e dei Mestieri, incaricato della gestione degli affari economici del Regno.
I membri della Lega, in particolare, si occupano del commercio e di tutto ciò che è ad esso inerente, come la concessione dei banchi al mercato, l’affitto dei recinti per gli animali, gli scambi commerciali con le altre comunità, le spedizioni per il recupero di materiali, la vendita di abitazioni e l’affitto di palafitte; essi gestiscono inoltre l’organizzazione delle feste e degli eventi cittadini.
La Lega delle Arti e dei mestieri ha l’onere di redigere un regolamento dettagliato relativo alla gestione dei mercati presenti nei centri cittadini sottoposti alla giurisdizione del Regno: in tale regolamento sono disciplinate le modalità di vendita, i diritti e gli oneri dei commercianti e le sanzioni amministrative previste per i trasgressori.
Nell’ambito della complessiva gestione del mercato, è la Lega che regolamenta, stabilisce i costi ed assegna le licenze di vendita per la piazza del mercato.
Oltre alle sanzioni previste dal regolamento della Lega per l’erronea gestione del proprio banco di vendita , il mancato pagamento dell’affitto implicherà un ulteriore sanzione pecuniaria mensile, per ogni mese non corrisposto.

Sugli animali domestici e le creature divine o incantate
Che non siano lasciati incustoditi tra le mura della città animali o creature che secondo buonsenso possano turbare, spaventare o minacciare gli abitanti o gli ospiti: in tale caso la sanzione avrà un ammontare di 3000 monete.
In particolare sia fatto divieto di evocare creature pericolose in città, pena l’arresto dell’evocatore ed una sanzione pecuniaria pari a 5000 monete.
Siano esonerati dall’osservanza delle due disposizioni precedenti, oltre che i Senatori, anche i membri della Flotta e i Paladini del Tempio, qualora ve ne sia necessità.
Che le cavalcature o gli animali da soma non siano d’intralcio per le vie della città o nelle piazze; andranno invece lasciate negli appositi recinti ed in maniera ordinata, senza che vi siano assembramenti insensati di animali.
Chi non dimostrasse il sufficiente buonsenso o troppa leggerezza potrà incorrere in una multa di 500 monete d’oro.

Sulle abitazioni
L’acquisto o l’affitto delle abitazioni dei quartieri cittadini e presso i protettorati del Regno sarà concesso ai soli cittadini. Nessuno può essere allo stesso tempo proprietario di più alloggi.
Nel caso si dia ospitalità a non cittadini per periodi ripetuti o prolungati, il Senato dovrà esserne informato, pena il pagamento di 5000 monete per ogni inquilino sopra i tre concessi.

Sui permessi di attracco
I moli e le palafitte del quartiere residenziale, i moli cittadini, la spiaggia cittadina e la zona abitativa ivi ubicata, sono soggetti ai controlli delle autorità portuali.
A tali zone viene equiparata la costa adiacente ai centri abitati sotto il protettorato del Regno, secondo la mappa allegata in calce al presente documento.
L’attracco comporta il pagamento della relativa tassa di 500 monete giornaliere o 10000 mensili; la gestione delle zone portuali e dei permessi di attracco è riservata ai membri della Flotta. Qualora non vi sia stata preventiva richiesta, la nave potrà essere ormeggiata, ma sarà necessario segnalare immediatamente l’attracco alle autorità portuali presenti in città e pagare la tassa.
I cittadini in possesso di un’imbarcazione, purché preventivamente registrata presso i pubblici registri navali della città avranno il diritto di ormeggiare dove è loro più congeniale senza alcun pagamento per il mantenimento o l’attracco.
A nessuno è consentito attraccare imbarcazioni presso i moli siti lungo i canali navigabili all’interno della città di Rotiniel; a questa disposizione fanno eccezione le imbarcazioni in uso al Senato ed agli Ordini cittadini.
Le navi ormeggiate in violazione delle precedenti disposizioni saranno sequestrate dalle autorità competenti, con la facoltà per il proprietario di riscattare il proprio vascello dietro pagamento di una multa di 10000 monete d’oro; se entro sette giorni il vascello non verrà reclamato, esso passerà definitivamente sotto la proprietà della Flotta della Perla.
I costi delle licenze di attracco possono variare in funzione degli accordi che vincolano Rotiniel ad altri regni e vengono corrisposti alla Flotta, che si fa altresì carico di regolamentare i traffici e le sanzioni portuali.

Sull’impossibilità nel pagamento delle sanzioni pecuniarie
Qualora il soggetto multato adduca motivazioni credibili riguardo alla sua oggettiva impossibilità di far fronte alla sanzione comminatagli, sia discrezione del pubblico ufficiale procedente la possibilità di convertire la stessa in un’equivalente quantità di beni o risorse.
Questa disposizione trovi applicazione sia per le sanzioni amministrative previste in questo stesso Titolo VI, sia per le pene pecuniarie comminate per i reati di cui al Titolo IV.

Che l’Aran, o la Tari, autonomamente o su richiesta del Senato, dichiari in qualsiasi momento lo stato di emergenza qualora la vita dei cittadini Rotinrim o la sicurezza del Regno sia messa in pericolo da guerre, attentati, ribellioni o catastrofi naturali.
Con la dichiarazione dello stato di emergenza entra in vigore la legge marziale, per mezzo della quale viene sospesa l’osservanza delle disposizioni statutarie, con l’eccezione di quelle comprese nel presente titolo, ed i doveri relativi alla gestione del Regno vengono affidati all’Ammiraglio, che acquista così poteri di vita e di morte sugli individui, siano essi cittadini o forestieri, presenti in quel momento all’interno dei confini del Regno o che da quel momento li varchino, così come poteri di gestione di tutti i beni materiali presenti sul territorio Rotinrim da chiunque posseduti.
In caso di assenza dell’Ammiraglio tali poteri sono affidati al Capitano della Flotta, il quale, per le decisioni più delicate, dovrà ottenere l’autorizzazione da almeno un membro del Senato.
Che dal momento della dichiarazione dello Stato di emergenza l’Ammiraglio faccia il miglior uso possibile, nell’interesse del Regno e nel rispetto degli Dei giusti, delle competenze eccezionalmente conferitegli: limitare a chiunque egli ritenga pericolo per l’integrità del Regno le libertà di movimento, di adunanza e di uso delle armi; arrestare tutti gli individui sospetti e, se necessario, perquisirne le abitazioni; sequestrare i beni degli accusati di complottare contro il Regno, organizzare ribellioni, omicidi e attentati; limitare gli accessi in aree specifiche a tempo determinato; disporre con editto le misure punitive da adottare per qualsiasi reato commesso durante lo stato di emergenza, compresa la possibilità di comminare, per i reati di omicidio, aggressione, oltraggio o resistenza a pubblico ufficiale e tradimento la pena di morte.
Che le decisioni dell’Ammiraglio, qualora eccedenti quelle ora indicate, vengano annullate dal Senato riunito, dall’Aran o dalla Tari.

I poteri conferiti all’Ammiraglio cessano nei seguenti casi:

  • Conclusione dello stato di emergenza dichiarata dal Senato, dall’Aran o dalla Tari;
  • Qualora l’Ammiraglio, venendo meno al suo giuramento, utilizzi le competenze conferitegli eccezionalmente in modo tirannico mettendo in pericolo la Corona o abrogando, anche solo in parte, lo Statuto cittadino.

Sulla religione
Che Earlann, Dio delle acque e della meditazione, e che Morrigan, Dea delle Stelle e della Magia, veglino sempre sulla Perla quali nostre divinità Patrone.
Che siano venerati i Valar, rispettati e promulgati i loro precetti, siano altresì tollerate le religioni che non vengano interpretate come minaccia per la città e i suoi cittadini e che non contemplino, nella pratica, azioni irrispettose verso la Collettività e il culto imperante dei Valar, unico culto ad essere ufficialmente celebrato nel regno.
Che sia dell’Ordine del Tempio di Rotiniel il compito di rapportarsi con gli organi religiosi delle altre città.

Sulla guardia civica
Che ogni cittadino sia pronto a rispondere al richiamo alle armi da parte dell’Aran, della Tari e del Senato in caso di necessità.

Sulla condotta
Che non venga ammessa ignoranza sulle leggi qui redatte, neppure fra ospiti o forestieri che soggiornino alla Perla per un periodo limitato.
Chiunque desideri divenire Rotinrim deve conoscere e osservare le regole di questo documento e condurre la propria vita secondo la filosofia che esso trasmette.

I confini del Regno di Rotiniel comprendono la città della Perla, i territori noti come Doriath Inferiore, l’isola denominata Azzurra e tutte le acque adiacenti o comuni a tali zone.
Il villaggio di Ceoris e i territori circostanti sono sotto il diretto protettorato di Rotiniel e perciò i principi fin qui espressi valgono allo stesso modo su quei territori.
Il rispetto per le autorità, per le cariche, per i semplici cittadini e per gli alleati della Perla andranno dunque mantenuti a Rotiniel come a Ceoris.
Qualunque reato si consumerà su quei territori verrà giudicato e perseguito secondo le leggi del presente Statuto.

Tribunale dell’Inquisizione

Aggiornamento Forense 285

Salva la necessità di un improrogabile processo d’urgenza, i processi d’eresia si terranno nel Tribunale di Rotiniel al cospetto del Suo popolo.
Il Tribunale dell’Inquisizione è parte integrante del Tempio di Rotiniel, ispirato ai sacri valori di Giustizia di Suldanas e di Lotta all’eresia di Morrigan. Il Tribunale di Rotiniel è invece il luogo fisico dove vengono processati e giudicati gli imputati.

Definizione di Eresia
E’ eretico colui che venera dei e aderisce a culti dichiarati proibiti nel suolo di Rotiniel, nello specifico Luugh e Kelthra, e colui che rinnega o altera in qualsiasi forma le dottrine canoniche della religione elfica.

Indizi d’Eresia
Essi non hanno la stessa valenza, variando a seconda del caso, a giudizio del Sommo Sacerdote o del Difensore. Sono considerati indizi di comportamento eretico:

  • accompagnarsi ad individui dichiarati eretici;
  • aggredire viandanti nei pressi di luoghi abitualmente frequentati da eretici;
  • usare lusinga delle persone, dei culti, dei luoghi eretici, o di quant’altro sia ad essi univocamente riferibile;
  • possedere artefatti legati alle tradizioni eretiche;
  • non prestare soccorso durante una aggressione da parte di eretici;
  • situazioni varie, giudicate di volta in volta dal Sommo Sacerdote, e non riassumibili in questa lista.

Prove d’eresia
Provano l’accusa di eresia, salvo che elementi della difesa conducano a ritenere tali fatti erroneamente intepretati:

  • l’uso di vestiti, simboli atti a qualificare un individuo come appartente a sette definite dal Tempio di Rotiniel eretiche;
  • fare proselitismo per culti eretici;
  • innalzare culti a divinità eretiche;
  • fare sacrifici a divinità eretiche;
  • difendere luoghi, persone o creature legati all’eresia;
  • compiere o tentare un assassinio per finalità eretiche;
  • situazioni varie, giudicate di volta in volta dal Sommo sacerdote, e non riassumibili in questa lista.

Contumacia dell’accusato
L’accusato che non si presenti senza addurre valide motivazioni è dichiarato contumace. La contumacia potrà essere valutata quale indizio a carico dell’accusato.

Il Sommo Sacerdote del Tempio
Primo giudice della Perla in materia di fede, si occupa delle questioni più gravi, che possano comportare il bando, misure eccezionali, o che possano generare incidenti diplomatici. Svolge funzione di accusatore e di gestione del procedimento: esamina le prove e chiama i testimoni. Può delegare tali incombenze al Primo Paladino, oppure al Difensore o all’Inquisitore.
Il processo potrà essere giudicato, qualora il Senato ne ravvisi la necessità, dall’Aran en Rotiniel stesso.

Il Difensore del Tempio
Egli, alla nomina, riceve delega dal Sommo Sacerdote relativa al potere giuridico. Si occupa di sostituire o aiutare il Sommo Sacerdote nell’esercizio delle sue funzioni. E’ una denominazione che assume un’accezione specifica per il singolo caso: possono essere infatti considerati e denominati come tali, nell’ambito di un singolo procedimento giudiziario, qualunque membro del Tempio, investito dal Sommo Sacerdote di tale responsabilità e onere.

L’Inquisitore
Si tratta di una carica che assume un’accezione specifica per il singolo caso: può essere infatti dichiarato tale, nell’ambito di un singolo procedimento giudiziario, qualunque membro del Tempio che abbia ricevuto informazioni, deposizioni (vedere Titolo VII), o che abbia partecipato attivamente alle indagini, o che abbia conoscenze particolari circa il singolo caso. Può ricevere la delega come accusatore da parte del Sommo Sacerdote.

Il Tribunale dell’Inquisizione
Esso viene convocato laddove sia stato denunciato un eretico alla città di Rotiniel, o ne sia stata scoperta l’esistenza tramite indagini. Può essere composto da:

  • Sommo Sacerdote o Primo Paladino, Difensore, Inquisitore
  • Sommo Sacerdote o Primo Paladino, Inquisitore
  • Difensore, Inquisitore
  • Sommo Sacerdote o Primo Paladino

L’accusato
L’accusato d’eresia deve essere debitamente convocato mediante pubblici bandi e condotto da scorta armata presso il Tribunale il giorno e l’ora stabiliti nella convocazione.
Deve altresì essergli garantita la possibilità di svolgere compiutamente le sue difese.
A tal fine il giudice regola le deposizioni delle parti attribuendo ad accusatori e accusato la parola, a turni di durata analoga.

Rappresentanti dell’accusato
Qualora impossibilitato a presenziare l’accusato può inviare in sua vece un rappresentante che ne faccia le veci. Se debitamente richiesto, il Sommo Sacerdote può attribuire l’esercizio della difesa dell’accusato a persona che reputi capace.

Il Senato
Il Senato, in seduta congiunta, a voto unanime può decidere di invalidare una condanna, concedendo “la grazia della Perla”. Tale atto può tuttavia essere richiesto una sola volta nella vita del condannato, ed il Senato stesso è vincolato a non più di tre grazie l’anno.

La proposta di bando
Qualora il Sommo Sacerdote non partecipi al Tribunale dell’Inquisizione il Difensore e l’Inquisitore non possono emettere il decreto di bando ma devono emettere tale sentenza, laddove ritengano la condanna all’esilio più opportuna, nella forma di “proposta di bando”. Il Sommo Sacerdote deve poi convalidare tale condanna entro tre giorni dall’emissione della sentenza, commutandola in una condanna di bando a tutti gli effetti.

Reato di falsa testimonianza
Laddove un testimone racconti eventi non realmente accaduti, o conduca alla corte prove false, o modifichi date o eventi, al fine di far condannare qualcuno, egli dovrà risarcire all’imputato il doppio della sanzione che quest’ultimo sarebbe stato costretto a pagare in caso di condanna. Laddove la condanna prevista per il reato sia il bando dalla città, il testimone dovrà pagare un indennizzo di 20000 monete all’imputato e verrà indicato come testimone inattendibile (vedere Titolo V).
Nel caso in cui la falsità sia usata per tentare di evitare all’imputato la Giusta Condanna, si ricadrà nel reato di “complicità in eresia” (vedere successivo).

Reato di complicità in eresia
Qualora un individuo aiuti con parole o con azioni, in qualsiasi sede, un individuo che è stato o che sarà condannato come eretico dal tribunale di Rotiniel.
La sanzione minima in questo caso sarà quella di un bando a tempo (deciso dal Giudice), fino ad arrivare all’istruzione di un nuovo procedimento per il complice che potrà sfociare in una nuova dichiarazione di eresia.

Bando per eresia
L’eresia è un crimine spirituale riconosciuto da Rotiniel, e nessuna sanzione pecuniaria può distogliere i fedeli delle divinità oscure dal loro credo. L’unica sanzione possibile è, una volta accertata la colpevolezza, il bando dalla città.
Per alcuni casi eccezionali però il Sommo Sacerdote potrà decidere di concedergli il privilegio della Redenzione e Giusta Espiazione (vedere Titolo VII).
Il bando può essere emesso solo dal Sommo Sacerdote, o dal regnante in carica.

I testimoni privilegiati
La loro parola ha valenza di prova e non può essere contraddetta da alcun altro testimone, tra essi si annoverano i Senatori dei tre Ordini, i Regnanti, i membri a pieno titolo del Sacro Tempio dei Gemelli di Rotiniel.

I testimoni affidabili
La loro parola ha valenza di prova, tra essi si annoverano tutti gli ufficiali e le guardie della Flotta di Rotiniel, e i membri dell’Ordine del Sole e del Concilio di Valinor.

I testimoni semplici
Chiunque abbia informazioni sui fatti di cui si discute è chiamato a pronunciarsi in tribunale. Queste testimonianze non hanno normalmente valenza di prova, ma se trovano riscontro nei fatti o in altre testimonianze possono acquisirla.

I testimoni coinvolti nei fatti
Le testimonianze prodotte dall’imputato, dai parenti stretti dell’imputato e dai suoi dipendenti non hanno valenza di prova. L’imputato ha comunque diritto ad esporre la sua versione dei fatti, e la sua parola vale quanto quella di un testimone semplice.

I testimoni inaffidabili
Sono considerati tali i banditi dalla città di Rotiniel, gli eretici, i noti alla città per il reato di diffamazione; essi non hanno diritto di parola nel Tribunale della Perla.

L’inizio del processo
Il Processo comincia all’ora stabilità dal Giudice. Legge il nome dell’imputato, ed egli è tenuto ad alzarsi in piedi.

L’identificazione
Il Giudice si deve accertare dell’identità dell’imputato.
Una volta avvenuta l’identificazione, il Giudice deve accertarsi che l’imputato sia conscio delle accuse rivolte a suo danno.

Il Sermone dell’imputato
L’imputato, o il suo difensore, può discolparsi dalle accuse.

Le Testimonianze
Il Giudice, dopo aver ricordato la gravità del crimine di falsa testimonianza, e la pena prevista per tale reato nel contesto del processo, ascolta i testimoni contro l’imputato e, in successione, quelli a suo favore. Al termine delle testimonianze viene richiesto in virtù di esse all’imputato di aggiungere eventuali chiarificazioni.

La Sentenza
Una volta ascoltato l’imputato il Tribunale giunge ad una sentenza.

Giudizio d’eresia
Il Giudice dichiara l’accusato eretico quando gli elementi d’accusa, valutate le difese, non lasciano dubbi circa la natura eretica di questo.
Al fine di meglio vagliare gli elementi d’accusa, e determinare se le prove, gli indizi e le dichiarazioni raccolte configurino o meno elementi aventi effettivo carattere d’ereticità, il Giudice può avvalersi del parere di rappresentanti del Tempio.
Si può dichiarare l’eresia sulla base di soli indizi, a patto che essi siano numerosi, gravi, precisi e concordanti tra loro, in ispecie alla luce delle eventuali difese dell’accusato. Questa eventualità sarà vagliata e decisa dal Sommo Sacerdote.
Salva l’impossibilità o altre gravi ragioni, vagliate dal Giudice, il testimone di elementi d’accusa deve sempre essere presente al processo, e sottoporsi alle eventuali difese dell’accusato. Nel caso non possa essere presente, è valevole per il giudizio una deposizione firmata e controfirmata dall’Inquisitore che la raccoglie. In casi eccezionali potrà bastare la sola deposizione presso il Sommo Sacerdote.

Condanna dell’accusato
La pena per l’eresia, comminata sulla base delle risultanze del processo, è il bando.
Qualora l’accusato sia reputato colpevole, se il comportamento processuale induce a ritenerlo possibile, gli è dato il tempo di accumulare le proprietà prima di essere bandito definitivamente.

Innocenza dell’accusato
Il Giudice non può dichiarare l’eresia, quand’anche l’accusato si sia macchiato di gravi crimini, se questi non vertono sull’oggetto del processo o su vicende d’eresia.
In tal caso, tuttavia, gli atti vengono trasmessi alla Flotta per i necessari provvedimenti ai sensi delle Leggi di Rotiniel.

Riconoscimento delle pronunce d’eresia
Non può essere riconosciuto eretico chi da altri giudicato senza che chi sarebbe stato competente a giudicare in Rotiniel abbia avuto modo di esaminare le informazioni, gli atti, e le testimonianze provenienti da un altro regno elfico. Nel caso in cui tali elementi non siano ritenuti sufficienti o sufficientemente fondati, essi potranno confluire, o meno, in un nuovo procedimento in terra di Rotiniel, come indizio o come prova.

Redenzione e Giusta Espiazione
Qualora l’accusato non abbia con il suo credo e le sue azioni causato danni irreparabili alla Collettività e alla comunità, qualora accetti di abiurare pubblicamente il suo credo, e il suo pentimento risulti sincero, il Sommo Sacerdote potrà concedergli questo privilegio.
Il Sommo Sacerdote può riservarsi di arrivare a tale decisione previo consulto con il Senato e con il Regnante, e viceversa il Senato e il Regnante potranno sollevare obiezioni sulla questione e negarlo all’imputato.
L’individuo dovrà condurre per tutto il periodo di redenzione una vita all’insegna dell’umiltà e del cambiamento. Verrà seguito dai Sacerdoti del Tempio, che si occuperanno del suo nuovo indottrinamento. Dovrà attenersi ad una serie di compiti a favore della comunità, e svolgere una serie di prove e incarichi, tutto commisurato all’entità dei misfatti compiuti in precedenza. Tali compiti, prove e incarichi saranno decisi di volta in volta dal Sommo Sacerdote. Il Sommo Sacerdote stabilirà la conclusione del periodo.
Da quel momento l’individuo tornerà ad essere accettato come un membro qualsiasi della comunità e della Collettività, e atti di discriminazione verso di lui saranno puniti secondo lo Statuto Cittadino.

Errori di giudizio
Qualora il giudizio sia stato condotto nell’inosservanza dei principi del processo di eresia qui espressi il condannato potrà sempre indirizzare richiesta di riforma della precedente pronuncia al Regnante di Rotiniel.

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