Leggi di Hammerheim
Statuto del Regno delle Westlands
Sua Maestà Morgan da Silva, secondo nel suo nome, Sovrano delle Westlands, difensore della Giusta Fede, al fine di garantire ai propri concittadini Giustizia, Libertà, Sicurezza e Prosperità proclama quanto segue:
Definizione del Regno e titolarità dei Diritti
1) Il Regno delle Westlands è una monarchia fondata su Onore, Giustizia, Libertà e Fede negli Dei Giusti.
1.1) La sovranità appartiene al Re, che la esercita tramite i propri Consiglieri riuniti nel Consiglio Reale.
1.2) Il Re rappresenta il Regno in ogni ambito: emana le leggi, dichiara guerra e pace, riscuote i tributi, amministra la giustizia, difende la Giusta Fede per il bene del Popolo la gloria del Regno.
Sui Confini
2) Il Regno dichiara come propri i territori delimitati a nord dalla catena montuosa dell’Orus Maer, compreso l’omonimo passo; ad Est dal fiume Aben, dal lago Sareen, dal fiume Faver fino al limitare di Bosco Vecchio; a sud ed ovest dal mare.
2.1) Definisce come acque territoriali, quindi parte del Regno, tutti quei tratti di acque salate e dolci a tiro di cannone dalle rive e sponde Hammin, inclusi laghi, fiumi, baie e le acque arcipelagiche circoscritte dalle isole Vittoria, Fiume, dei Pescatori, di Hammerheim e la terraferma.
2.2) Proclama la città di Hammerheim quale propria Capitale, culla di Cultura e Civiltà della razza umana.
2.2) Estende i propri domini sull’isola dei Pescatori, sull’Isola Smeraldo, sull’Isola Fiume e sull’Isola Vittoria.
2.3) Dichiara il territorio su cui un tempo sorgeva Edorel come zona maledetta ed esterna ai propri confini.
Sulla Religione
3) Il Regno delle Westlands riconosce ufficialmente e promuove i culti di Crom, Althea, Awen, Aengus, Danu ed Oghmar.
3.1) Condanna e respinge, anche in forma privata, il culto dell’Oscuro Nume, nemico delle genti libere.
3.2) Tollera i culti di divinità non riconosciute unicamente in forma privata.
3.3) Consente la promozione e diffusione della Fede nei propri territori esclusivamente alla Sacra Chiesa d’Occidente.
Sui diritti e doveri del Cittadino
4) Chiunque diviene cittadino delle Westlands viene definito “Hammin”, con tutti i diritti e doveri che ciò comporta.
4.1) I cittadini hanno libertà di manifestare il loro pensiero, sempre nelle forme del rispetto collettivo ed istituzionale.
4.2) I cittadini hanno diritto di radunarsi pacificamente, anche in luogo pubblico, senza darne comunicazione preventiva all’autorità.
4.3) I cittadini hanno diritto di richiedere fissa dimora nei confini reali. Il Regno deciderà la priorità di assegnazione degli immobili.
4.4) I cittadini hanno diritto ad avere animali di compagnia di tipo domestico. L’accesso degli animali presso edifici commerciali o governativi è regolato per legge.
4.5) I cittadini hanno libero accesso alle risorse ambientali del Regno, purché rispettino le norme prescritte.
4.6) I cittadini hanno il dovere vestire in maniera decorosa.
4.7) I cittadini hanno il dovere prestare obbedienza agli ordini dei Martelli Dorati. In caso di abuso di potere potrà essere inoltrata una segnalazione al Generale.
4.8) I cittadini hanno il dovere di segnalare crimini ed eventuali comportamenti poco consoni ai Martelli Dorati. Questi indagheranno e nel caso prenderanno provvedimenti. È possibile anche la denuncia personale, della quale l’Hammin si assume la responsabilità di fronte alla legge.
4.9) I cittadini hanno il dovere di rispettare i forestieri anche nei loro usi e costumi. Se un forestiero presentasse particolari necessità, il cittadino può chiamare i Martelli Dorati che, qualora possibile, forniranno l’aiuto necessario.
4.10) I cittadini hanno il dovere, qualora infetti da malattia, di evitare il propagarsi di epidemie tenendo un comportamento consono alla situazione, recandosi presso il più vicino Tempio alla ricerca di un sacerdote che possa curarli.
4.11) I cittadini hanno il diritto di formare una famiglia, tramite matrimonio o adozione, notificando i propri desideri agli uffici competenti. L’acquisizione della cittadinanza da parte dei coniugi o figli sarà subordinata al vaglio dei requisiti previsti dallo Statuto.
Sui diritti e doveri del Forestiero
5) I forestieri non hanno diritti legali all’interno del Regno delle Westlands. Il Tribunale di Smeraldo si riserva il diritto, qualora interpellato, di concedere l’apertura di processi su richiesta di forestieri unicamente per soddisfare il Sacro principio di Giustizia.
5.1) I forestieri hanno il dovere di astenersi dal discorrere pubblicamente questioni del Regno a meno di non essere invitati ad esprimere la loro opinione da una qualche autorità.
5.2) I forestieri hanno il dovere di avvisare preventivamente l’autorità qualora volessero radunarsi in luogo pubblico.
5.3) I forestieri hanno la possibilità di richiedere una abitazione in affitto esclusivamente presso l’Isola dei Pescatori. Il Regno deciderà la priorità di assegnazione degli immobili.
5.4) I forestieri hanno la possibilità di avere una cavalcatura o una bestia da soma purché queste non siano classificate come bestie feroci.
5.5) I forestieri hanno il dovere di vestire in maniera decorosa.
5.6) I forestieri hanno il dovere di procurarsi un regolare permesso prima di usufruire delle materie prime del Regno. Saranno altrimenti sanzionati come da norme.
5.7) I forestieri hanno il dovere di fermarsi all’alt dei membri dei Martelli Dorati in servizio e rispondere alle domande eventualmente da esso poste. I Martelli Dorati possono effettuare una perquisizione del forestiero, che ha il dovere di collaborare.
5.8) I forestieri hanno il dovere di rispettare le leggi, gli usi ed i costumi del popolo Hammin.
5.9) I forestieri hanno il dovere, qualora infetti da malattia, di evitare il propagarsi di epidemie tenendosi al di fuori delle mura cittadine. Potranno accedere nei territori cittadini unicamente in compagnia di un sacerdote che sia in grado di curarli.
Sul Governo del Regno
6) Il Governo del Regno è affidato dal Re ai propri Consiglieri riuniti nel Consiglio Reale.
6.1) Il Consiglio Reale, di nomina regia, è formato dalle seguenti personalità:
- Generale dei Martelli Dorati, quale responsabile della sicurezza interna ed esterna del Regno; coordina i Martelli Dorati; gestisce le ammissioni, gli avanzamenti e le sanzioni all’interno del Corpo; presiede il Tribunale di Smeraldo in regime di Legge Marziale.
- Sommo Sacerdote della Sacra Chiesa d’Occidente, quale responsabile della Sacra Chiesa d’Occidente; amministra le risorse della Sacra Chiesa d’Occidente; gestisce l’Inquisizione e coordina la lotta all’Eresia; gestisce le ammissioni, gli avanzamenti e le sanzioni all’interno della Chiesa;
- Arcimago dell’Accademia delle Arti di Hammerheim, quale responsabile dell’Accademia; amministra le risorse dell’Accademia delle Arti; ne coordina gli studi; gestisce le ammissioni, gli avanzamenti e le sanzioni all’interno dell’Accademia;
6.2) Il Consiglio Reale delibera a maggioranza semplice; è presieduto dal Primo Consigliere, scelto dal Sovrano tra i membri Consiglio; oltre agli incarichi previsti dallo Statuto, il Primo Consigliere rappresenta direttamente il Sovrano all’interno del Consiglio Reale; coordina l’azione del Consiglio; gestisce le questioni di politica estera e coordina l’Ufficio di Cittadinanza; in caso di parità all’interno del Consiglio il suo voto ha valenza doppia;
6.3) Il Re ha facoltà di nominare e revocare i consiglieri in qualsiasi momento e modificare le decisioni del Consiglio Reale in ogni circostanza.
6.4) I nobili del Regno possono essere convocati nel Consiglio Reale a titolo consultivo.
Sugli Ordini Cittadini e sulle Cariche Minori
7) Il Regno consente ai propri cittadini l’appartenenza ad un massimo di due Ordini contemporaneamente. Sarà concesso l’avanzamento a ruoli di rilievo unicamente in uno dei due Ordini, a discrezione del cittadino. Gli appartenenti ad Ordini alleati ma esterni alla cittadinanza non potranno aderire o ricoprire altre funzioni se non quelle previste dal proprio statuto.
7.1) Fanno eccezione gli incarichi amministrativi previsti dal governo per l’esercizio delle proprie funzioni.
- Banditore: colui che si occupa degli aspetti burocratici e cartacei del Regno.
- Gran Cerimoniere: colui che organizza le festività cittadine, le competizioni, i giochi ed i tornei per allietare il Popolo.
- Tesoriere:lui sono affidate la gestione delle finanze del Regno, la regolamentazione del mercato e l’emissione delle licenze. Può inoltre emanare editti economici.
7.2) Il Regno riconosce gli Ordini Cittadini ufficiali, come le uniche entità competenti nella relativa sfera di influenza, in concordanza con quanto indicato dal Consiglio Reale.
- I Martelli Dorati come unico corpo posto a tutela della sicurezza del Regno nonché negli ambiti stabiliti nel suo Statuto.
- La Sacra Chiesa d’Occidente come unica entità che possa promuovere e diffondere la Fede stabilendone le modalità, nonché negli ambiti stabiliti nel suo Statuto.
- L’Accademia delle Arti Occulte come l’unico organo destinato alla formazione dei Maghi, alla regolamentazione e sorveglianza dell’uso Flux, allo studio e compimento delle necessità del Regno in ambito magico, nonchè negli ambiti stabiliti nel suo Statuto
Altri eventuali entità, che siano singole persone quanto gruppi organizzati, possono svolgere mansioni simili solamente se in possesso del riconoscimento pubblico ed ufficiale da parte del Regno.
Acquisizione della Cittadinanza
8) Il Regno promuove ed incentiva la cultura e la civiltà umana. Consente a qualsiasi forestiero di razza umana e mezz’elfa, la possibilità di richiedere alla cittadinanza del Regno. Il Forestiero che intende acquisire la cittadinanza deve rivolgersi all’istituzione preposta a tale mansione che ne valuterà le motivazioni.
8.1) Le richieste di cittadinanza da parte di esponenti di altre razze saranno vagliate unicamente dal Primo Consigliere.
8.2)Prima di ricevere il Manto Smeraldo con le insegne del Regno, il Forestiero pronunzia il seguente giuramento:
[nome richiedente] giurate voi di essere sempre fedele al Regno delle Westlands, alla Sua Corona e di non nuocere mai in alcun modo al popolo di Hammerheim?
A questo punto il candidato dirà con voce forte: “Lo giuro!” e la procedura sarà ultimata.
8.5) Il Cittadino che voglia sciogliere il proprio giuramento al Regno delle Westlands è tenuto a farlo personalmente presentandosi da un membro del Consiglio Reale e farne espressa richiesta in quella sede, riconsegnando contestualmente tutte le insegne del Regno e del proprio Ordine Cittadino. Una volta sciolto dal giuramento, egli non avrà alcuna pendenza in sospeso con il Regno.
8.6) Il Cittadino che abbandoni il Regno senza essere stato sciolto dal giuramento, verrà considerato Fedifrago e come tale giudicato e trattato come privo di Onore da tutti i membri delle Westlands. La sua presenza all’interno delle Westlands sarà tollerata ma non gradita. Ogni suo diritto verrà meno e non avrà possibilità di richiedere una dimora o un mercante o qualsiasi privilegio che il Regno offre.
Sulla trasmissione della Corona e della Nobiltà
9) In caso di morte del Sovrano, la Corona e tutti i diritti ed i doveri ad Essa connessa passano di diritto al primogenito o alla primogenita del Sovrano o in alternativa al Suo più vicino erede di sangue.
9.1) In caso esista un testamento verrà rispettata la volontà del Sovrano.
9.2) I titoli nobiliari di Lord e Lady, concessi dal Re su proposta del Consiglio Reale, non sono trasmissibili in alcun modo e decadono in caso di rinuncia, perdita della cittadinanza o decreto reale.
Saluti
10) La forma di saluto è parte integrante della vita cittadina, ed è un bene condiviso, come forma di rispetto e cordialità collettiva. Proprio per questo, spesso sorgono forme di saluto particolari, che rilevano lo status o il ruolo di un soggetto, che ricopre una particolare carica istituzionale.
Nella capitale Hammerheim, è abitudine tra il popolo salutare con un “Gloria” mentre fra i Martelli Dorati è d’uso salutare commilitoni e superiori con un “Forza e Onore” seguito dal classico saluto militare.
Il saluto tradizionale dei marinai è “Huzzah”, in ricordo del grido di esultanza dei marinai dopo la decisiva vittoria Hammin nella guerra dell’A.I. 268.
Sul Commercio
11) Vi è libertà di commercio all’interno dei territori del Regno delle Westlands, non vi sono limitazioni generiche riguardo alla tipologia di merce commerciata fatta eccezione per ogni oggetto o artefatto contrario alla religione, alla cultura e alla morale comune.
Banchi Commerciali
11.1) Le licenze saranno di tipo bimestrale e saranno disponibili intorno alla metà del primo mese del bimestre; Il costo bimestrale è pari a 2000 monete per i cittadini e 4000 per i forestieri. Per il pagamento occorrerrà rivolgersi all’incaricato presso la Banca della Capitale prima dell’emissione della licenza successiva; Qualora l’intestatario di una licenza non abbia provveduto all’acquisto della stessa, sarà esposto un avviso sulla bacheca della Piazza della Capitale; Nel caso di mancato pagamento entro i termini prestabiliti, Il Tesoriere procederà al sequestro dei beni senza possibilità di riscatto. Chi terrà il banco sempre pieno favorendo il turismo nel regno, non dovrà pagare la licenza. Al contrario, sarà costretto a pagarla il doppio. Se il mercante verrà rifornito alla scadenza, pagherà la classica licenza bimestrale.
Regolamentazione banchi
11.2) Gli eventuali titolari di licenze, o comunque i mercanti che effettuano i loro scambi all’interno dei confini del Regno, sono tenuti ad una condotta leale ed onesta. In difetto di suddetta condotta si può incorrere nel reato di truffa, severamente punito dalle leggi vigenti con il sequestro di quanto venduto illegalmente o dell’eventuale banco commerciale e la confisca di quanto contenuto.
11.3) Il Regno mette a disposizione a chiunque faccia richiesta (cittadini o forestieri) banchi commerciali presso le zone adibite a mercato (zona ad est della banca di Hammerheim, zona ad est della locanda di Nosper). Il prezzo della postazione è di 30’000 monete d’oro per l’iscrizione ai registri più una licenza commerciale, soggetta a rinnovo bimestrale.
11.4) Al fine di migliorare la consultazione della merce esposta, si invitano i titolari di banchi al mercato di porre vicino alle sacche un oggetto riconducibile al contenuto.
11.5) È consentita la vendita della mercanzia esclusiva Djaredin solo a chi è provvisto di regolare permesso rilasciato dalle autorità Djaredin. In mancanza di ciò la merce verrà considerata rubata ed il mercante andrà incontro all’articolo 3 dei Reati Statali del Codice Penale, con conseguente comunicazione del nominativo al regno Djare.
11.6) È fatto divieto di vendita, acquisto, possesso, coltivazione, utilizzo di “Erba rossa” e di ogni suo derivato, in qualsiasi formulazione, senza eccezione alcuna, in particolar modo come intruglio per la modifica dei lineamenti, su tutto il territorio del Regno di Hammerheim. In caso di recidività del crimine la pena sarà inasprita a seconda della gravità della situazione. Ogni caso sarà singolarmente valutato dalle autorità competenti per stabilire la sanzione accessoria.
11.7) È fatto divieto di vendita, acquisto, possesso di amuleti, anelli ed oggetti di ogni foggia identificati come maledetti in quanto potenzialmente pericolosi per gli acquirenti e per coloro che vi sono vicini. In caso di recidività del crimine la pena sarà inasprita a seconda della gravità della situazione. Ogni caso sarà singolarmente valutato dalle autorità competenti per stabilire la sanzione accessoria.
Locande
11.8) Il Regno mette a disposizione dei soli cittadini la possibilità di acquisire licenza di gestione commerciale delle locande. Il costo della licenza bimestrale varia dalle 20’000 alle 40’000 monete d’oro, a seconda della locazione dello stabile. Il Tesoriere permette ai gestori di locande di acquistare una licenza al costo di 30’000 monete d’oro per inserire un banco commerciale all’interno dell’esercizio. Tale licenza è da intendersi esente da ulteriori tassazioni finché rimane collocata all’interno dello stabile. Il banco potrà vendere esclusivamente beni appartenenti a categorie merceologiche strettamente legate alla gestione della locanda. Qualora l’intestatario rinunci all’incarico, potrà chiedere di spostare il proprio banco in uno dei mercati del Regno a titolo gratuito, e sarà soggetta alla consueta tassazione prevista per i banchi commerciali.
Recinti
11.9) Il Regno mette a disposizione la possibilità di acquisire la gestione di un recinto per l’allevamento di bestiame, situato nei pressi della Capitale, subito al di fuori dalle mura. Ogni gestore di recinti è tenuto a pagare la ricevuta di gestione bimestrale pari a 10.000 monete d’oro.
11.10) Il Regno mette a disposizione la possibilità di acquisire la gestione di un recinto per la coltivazione nei pressi di Nosper. La ricevuta di gestione bimestrale varia dalle 4.000 alle 6.000 monete d’oro.
Annunci Commerciali
11.11) È consentita la pubblicazione di annunci di carattere commerciale esclusivamente sulla bacheca presente all’ingresso est del Mercato di Hammerheim.
Sulle Risorse Ambientali
12) I forestieri possono richiedere un permesso per usufruire delle risorse minerarie, boschive, ittiche, faunistiche, agricole ed erbifere dei territori reali. Tali permessi potranno essere validi per una decade del mese (prima, seconda o terza) al costo di 2’000 monete d’oro. I permessi vengono emessi dalle autorità e sono acquistabili dall’incaricato presso la banca nella Capitale.
I Martelli Dorati possono emettere permessi.
12.1) I campi ed i recinti per bestiame sono ad uso esclusivo della cittadinanza. E’ a chiunque fatto divieto di coltivare entro i confini cittadini al di fuori degli appositi campi recintati. I forestieri che volessero usufruire delle risorse agricole, possono richiedere un permesso scritto al regno. Tale permesso consente loro di coltivare il terreno esclusivamente al di fuori dei confini cittadini, nel rispetto della viabilità e del pubblico ordine. I cittadini Hammin non necessitano di permesso alcuno, pur dovendo tener conto delle medesime disposizioni.
12.2) I cittadini del Regno possono sfruttarne gratuitamente le risorse minerarie, boschive, ittiche, faunistiche, agricole o erbifere, in quanto tale beneficio è garantito dallo status di cittadinanza.
Sulle proprietà immobiliari
13) Con l’atto di acquisto il cittadino ottiene l’usufrutto dell’immobile fintanto che lo occupa stabilmente. Tale diritto è un privilegio esclusivo riservato ai soli cittadini del Regno, salvo eccezioni da parte delle autorità. I prezzi di acquisto sono di 130’000, 260’000 o 400’000 monete d’oro a seconda della dimensione e dello stato dell’abitazione. È possibile la rateizzazione per ottenere l’usufrutto di un immobile fino ad un massimo di 4 rate bimestrali.
13.1) Il Regno, nella figura del Tesoriere, è l’unico soggetto istituzionale autorizzato alla commercializzazione di immobili. Qualsiasi tipologia di accordo o trattativa fra privati è vietato, non è quindi possibile rivendere o subaffittare l’immobile acquistato dal Regno a terzi.
13.2) In caso di perdita di cittadinanza, morte dell’usufruttuario o abbandono volontario, l’immobile torna di proprietà del Regno e nessuno può averne rivalsa. Qualora l’intestatario di un immobile desideri acquistarne un altro di maggiori dimensioni, il Regno scalerà dal prezzo della nuova casa quanto pagato per quella in riconsegna.
13.3) Il Regno, concede ai forestieri la possibilità di affittare edifici presso l’Isola dei Pescatori; il costo dell’affitto è fissato in 30.000 monete d’oro per le abitazioni piccole e 50.000 monete d’oro per le abitazioni medie, da pagarsi ogni bimestre. In caso di morte o rinuncia dell’affittuario l’abitazione tornerà proprietà del Regno senza possibilità di rivalsa da parte di eventuali coinquilini.
13.4) Ogni atto che danneggia in maniera importante, volontariamente o meno, un immobile regolarmente acquistato o affittato dal Regno potrà essere punito con il sequestro dello stesso.
14) Il Regno si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento, qualsiasi contratto di locazione o affitto di beni immobili ovvero case, locande e recinti concessi ai forestieri, assicurando un periodo di preavviso per lo sgombero dei locali.
Sulla Giustizia
15) Nel Regno delle Westlands la responsabilità penale è personale.
15.1) Un Cittadino ha diritto di chiedere un equo processo indirizzando la richiesta al Consiglio Reale che disporrà la composizione del Consiglio Giudiziario. Il denunciante avrà l’obbligo di fornire prove e testimonianze a carico dell’imputato.
15.2) Uno straniero può chiedere un equo processo indirizzando la richiesta al Consiglio Reale che può rifiutare la richiesta anche senza comunicarne le motivazioni. Il denunciante avrà l’obbligo di fornire prove e testimonianze a carico dell’imputato.
15.3) Ai Cittadini e Stranieri colti in flagranza di reato non è concesso richiedere un equo processo; sono altresì obbligati ad estinguere la pena prevista dal Codice Penale.
15.4) Il Consiglio Giudiziario si compone di ufficiali o sottufficiali appartenenti ad ognuno degli Ordini del Regno, vale a dire Martelli Dorati, Sacra Chiesa d’Occidente e Accademia delle Arti Occulte; il Consiglio Giudiziario elegge tra i suoi membri il portavoce che si occuperà di coordinare l’andamento del processo; ascoltati i testimoni ed osservate le prove il Consiglio Giudiziario si ritira per la valutazione; il portavoce del Consiglio Giudiziario emette quindi la sentenza della cui esecuzione si occuperanno i Martelli Dorati; Terminato il processo il Consiglio Giudiziario si scioglie.
15.5) I processi per il crimine di Eresia saranno giudicati dai membri della Sacra Chiesa d’Occidente secondo i propri statuti e convalidati dal Consiglio Reale.
15.6) Le sentenze del Consiglio Giudiziario non sono appellabili.
15.7) I Consiglieri Reali, i Nobili ed i Guardiani del Regno potranno essere giudicati e condannati unicamente dal Sovrano o da una Giuria composta da membri del Consiglio Reale autorizzata dal Sovrano.
CODICE PENALE DEL REGNO DELLE WESTLANDS
Sua Maestà Morgan da Silva, secondo nel suo nome, Sovrano delle Westlands, difensore della Giusta Fede, al fine di garantire ai propri concittadini Giustizia, Libertà, Sicurezza e Prosperità proclama quanto segue:
Titolarità della Legge
1) I Reati nel Regno delle Westlands si dividono in Minori, Moderati, Gravi, Gravissimi e Religiosi.
1.1) I Reati Minori possono essere sanzionati esclusivamente dai Martelli Dorati con una pena pecuniaria.
1.2) I Reati Moderati possono essere sanzionati esclusivamente dai Martelli Dorati con una pena pecuniaria o con l’incarcerazione.
1.3) I Reati Gravi possono essere sanzionati dai Martelli Dorati e successivamente valutati dal Tribunale Smeraldo o in caso d’emergenza dal Primo Consigliere con una pena pecuniaria, l’incarcerazione o il bando.
1.4) I Reati Gravissimi possono essere sanzionati dal Tribunale Smeraldo dopo accertamento processuale, ed in caso di emergenza dal Primo Consigliere con il bando o l’esecuzione.
1.5) I Reati Religiosi possono essere sanzionati dalla Sacra Chiesa d’Occidente.
1.6) Indagini e sanzioni nel territorio del Regno sono di esclusiva competenza dei Martelli Dorati e, nei casi religiosi, della Sacra Chiesa d’Occidente;
qualunque organizzazione o individuo sorpresi nell’atto di svolgere indagini o amministrare la giustizia senza la dovuta autorizzazione del Consiglio Reale sarà sanzionato con una ammenda di 5.000 monete d’oro ed un allontanamento temporaneo di 5 giorni dai territori del Regno.
1.7) Qualunque tentativo di reato viene sanzionato con una pena pari alla metà della sanzione prevista per il reato in questione.
Disposizioni Generiche
2) Il rifiuto di estinguere una pena pecuniaria per reati minori è sanzionata fino ad un limite massimo di 5.000 monete d’oro.
2.1) Nel caso in cui il colpevole non potesse pagare l’ammenda per manifesta indigenza dovrà scontare la pena lavorando per il Regno, per un totale in materie prime pari all’ammontare della sanzione. Fino all’estinzione del debito non potrà lasciare i confini del regno se non sotto custodia armata.
2.2) Nel caso in cui il colpevole rifiutasse di sottoporsi anche ai lavori forzati o tentasse la fuga sarà incarcerato ed in seguito allontanato temporaneamente dal Regno.
3) Mentire e rifiutarsi di cooperare in qualsiasi modo con le autorità nel corso di indagini per reati minori costituisce ostacolo alla giustizia ed è sanzionato con una ammenda aggiuntiva di 10.000 monete d’oro.
3.1) Mentire a favore di un imputato in casi riguardanti reati moderati, gravi, gravissimi o religiosi costituisce reato di Favoreggiamento ed è sanzionato come tale.
4) L’assistenza, anche parziale, verso qualsiasi criminale nel compimento di qualunque reato moderato, grave, gravissimo o religioso viene definito Favoreggiamento.
4.1) Il Favoreggiamento è sanzionato dal Tribunale Smeraldo o dall’Autorità Militare con una sanzione pari alla metà della pena prevista per il reato a cui si accosta.
4.2) Nel caso il Favoreggiamento si accosti al reato di Eresia la pena prevista è il bando da 1 a 6 mesi e l’avvio di accertamenti da parte dalla Sacra Chiesa d’Occidente.
4.3) La mancata denuncia alla Sacra Chiesa d’Occidente di qualsiasi atto eretico nel territorio delle Westlands costituisce il reato di Favoreggiamento.
5) Qualunque criminale che confesserà spontaneamente i propri crimini prima dell’accertamento delle Autorità potrà beneficiare un dimezzamento della pena.
5.1) Qualunque criminale che denuncerà i propri complici potrà essere sottoposto ad amnistia se le sue informazioni porteranno un tangibile beneficio al Regno.
5.2) Per i casi di Eresia, eventuali benefici dovuti a spontanea confessione e collaborazione con le Autorità saranno stabiliti unicamente dalla Sacra Chiesa d’Occidente.
5.3) Reiterare un reato può portare anche al decadimento dei diritti di cittadinanza ed al bando temporaneo dal Regno.
6) In caso di proclamazione della Legge Marziale, tutte le sanzioni previste sono da considerarsi raddoppiate per gli Stranieri.
6.1) In caso la sanzione superi le 5.000 monete d’oro è previsto l’immediato allontanamento forzoso dai territori del Regno dopo aver pagato il massimale previsto.
Reati Minori
7) Lo sfruttamento di risorse ambientali (minerarie, boschive, ittiche, faunistiche, agricole ed erbifere) da parte dei forestieri senza regolare permesso è sanzionato con una ammenda di 5.000 monete d’oro. In caso il valore delle risorse superi quello della ammenda si procederà con la sola confisca.
7.1) Uccidere Aquile, in quanto simbolo araldico del Regno, è sanzionato dai Martelli Dorati con una ammenda di 10.000 monete d’oro.
8) Recare offesa o minacciare i Cittadini del Regno è sanzionato con una ammenda di 5.000 monete d’oro.
8.1) Recare offesa alle Istituzioni cittadine è sanzionato con una ammenda di 10.000 monete d’oro.
8.2) L’accesso senza autorizzazioni negli edifici governativi è sanzionato con una ammenda di 5.000 monete d’oro.
8.3) Chiunque si promuova come elemento concorrente o sostitutivo nelle funzioni degli Ordini Cittadini, tanto maggiori quanto minori, incorre nel reato di Usurpazione di Funzione Pubblica e come tale sanzionato come segue: una multa di 10.000 monete d’oro alla prima infrazione, raddoppiata per le eventuali infrazioni successive e con il possibile allontanamento dal Regno da 1 a 6 mesi in caso di recidività.
9) Impugnare armi in pubblico è sanzionato con una ammenda di 5.000 monete d’oro e la confisca dell’arma per i recidivi. I Martelli Dorati in servizio non sono soggetti a tale disposizione
9.1) Bastoni e staffe sono considerati strumenti da deambulazione e pertanto utilizzabili in pubblico.
9.2) Cittadini e forestieri possono utilizzare armi per la propria difesa personale in caso di pericolo dichiarato dalle autorità.
10) Occultare il volto con bavaglio, elmo o maschere di qualsiasi tipo è sanzionato con una ammenda di 3.000 monete d’oro. I Martelli Dorati in servizio non sono soggetti a tale disposizione
10.1) Cittadini e forestieri possono utilizzare elmi per la propria difesa personale in caso di pericolo dichiarato dalle autorità.
11) L’applicazione di veleni in luogo pubblico è sanzionato con una ammenda di 3.000 monete e la confisca dei veleni per i recidivi.
11.1) L’uso di armi avvelenate come strumento di difesa non può essere soggetto a sanzione.
12) La manipolazione del Flux entro le mura cittadine da parte di forestieri è sanzionata con una ammenda di 5.000 monete d’oro.
12.1) L’evocazione di qualsiasi entità all’interno delle mura cittadine, ad eccezione di cavalcature illusorie, è sanzionato con una ammenda di 7.000 monete.
12.2) L’evocazione di un laborioso Elementare Terrestre all’interno delle mura cittadine è consentita ai soli cittadini per fini di trasporto.
12.3) L’evocazione e la manipolazione di creature non-morte è sanzionato dalla Sacra Chiesa d’Occidente come atto di Blasfemia o Eresia.
12.4) L’evocazione o il tentato controllo di creature demoniache è sanzionato dalla Sacra Chiesa d’Occidente come atto di Blasfemia o Eresia.
13) L’introduzione all’interno delle mura cittadine di creature addestrate al combattimento o naturalmente ostili è sanzionato con una ammenda di 6.000 monete d’oro.
13.1) I Cittadini possono introdurre creature addestrate al combattimento o naturalmente ostili unicamente per operazioni di carico e scarico delle merci o per consegnarle alle cure di uno stalliere.
13.2) Abbandonare animali, anche pacifici, nelle piazze, lungo le strade della Capitale o nella miniera Cittadina è sanzionato con una ammenda di 4.000 monete d’oro.
13.3) Eventuali creature addestrate al combattimento o naturalmente ostili rinvenute abbandonate all’interno delle mura cittadine saranno abbattute.
13.4) Percuotere o punire animali non propri è sanzionato con una ammenda di 5.000 monete d’oro.
Reati Moderati
14) Il furto è sanzionato dai Martelli Dorati.
14.1) Il furto semplice è sanzionato con una ammenda di 7.500 monete, l’arresto e la restituzione dei beni ai legittimi proprietari. Il furto ad un membro del Consiglio Reale o Lord o Guardiano del Regno, viene considerato come Reato Grave ed è sanzionato con la privazione di ogni bene e l’allontanamento momentaneo dal Regno; il pubblico ludibrio viene ammesso come simbolo di vergogna agli occhi dei giusti.
14.2) Il furto con scasso è sanzionato con una ammenda di 10.000 monete, l’arresto e la restituzione dei beni ai legittimi proprietari e la confisca degli strumenti di scasso.
14.3) Il furto di bestiame è sanzionato con una ammenda 10.000 monete, l’arresto e la restituzione dell’animale ai legittimi proprietari.
14.4) Il furto di nave è sanzionato con una ammenda pari al valore dell’imbarcazione: 25.000 per goletta, 32.000 per nave media, 37.000 per nave grande, 42.000 per fregata, 100.000 per Galeone, l’arresto e la restituzione del naviglio ai legittimi proprietari.
15) La vendita presso banchi commerciali di materiale rubato è sanzionata con una ammenda di 10.000 monete d’oro e sospensione temporanea della licenza commerciale.
15.1) In caso di reiterazione del reato si provvederà alla sospensione definitiva della licenza commerciale ed al sequestro di tutti i beni.
15.2) Gli stranieri in possesso di banchi commerciali che si macchiassero del reato di ricettazione verranno segnalati alle autorità del Regno d’appartenenza.
15.3) Gli oggetti trafugati saranno restituiti ai rispettivi proprietari solo se reclamati ufficialmente dagli stessi.
16) L’Aggressione è sanzionata dai Martelli Dorati, in base alla decisione del Generale.
16.1) In caso sia rivolta verso forestieri è sanzionato con una ammenda di 15.000 monete d’oro e con l’arresto.
16.2) In caso sia rivolta verso cittadini è sanzionato con una ammenda di 20.000 monete d’oro e con l’arresto.
16.3) In caso sia rivolta verso esponenti della Nobiltà è sanzionata con una ammenda di 30.000 monete d’oro e con l’arresto.
16.4) In caso sia rivolta verso la Corona o i suoi rappresentanti è sanzionata con una ammenda di 50.000 monete d’oro con l’accusa di Tradimento e allontanamento dal Regno.
16.5) L’Aggressione per motivi religiosi è sanzionata dalla Sacra Chiesa d’Occidente come atto di Eresia.
Reati Gravi
17) L’omicidio è considerato reato di grave entità per cui è prevista l’immediata carcerazione e l’allontanamento dal Regno.
17.1) L’omicidio causato da parte di un Forestiero è sanzionato con una ammenda 50.000 monete d’oro.
17.3) L’omicidio causato da parte di un Cittadino è sanzionato solo in caso non sia legittima difesa e verrà valutato dal Consiglio Reale.
17.4) L’omicidio rituale è sanzionato dalla Sacra Chiesa d’Occidente come atto di Eresia e Bando.
Reati Gravissimi
18) Il Tradimento è sanzionato dall’Autorità Militare con il bando immediato dai territori del Regno e la morte per decapitazione.
18.1) La cospirazione contro il Regno e le sue istituzioni è sanzionata dall’Autorità Militare con il bando immediato dai territori del Regno e la morte per decapitazione.
18.2) Lo spionaggio nei confronti del Regno è sanzionato dall’Autorità Militare con il bando immediato dai territori del Regno non superiore a 6 mesi e la privazione di ogni bene materiale e diritto all’interno del Regno, qualsiasi grado o carica possieda.
18.3) Rivelare informazioni di qualunque genere su indagini in corso, tattiche o strategie militari, ricerche, studi arcani e teologici o attività svolte all’interno del Regno senza l’autorizzazione delle autorità è sanzionato con il bando immediato dai territori del Regno non superiore a 6 mesi.
Reati Religiosi
19) La Blasfemia è sanzionata dalla Sacra Chiesa d’Occidente.
19.1) Si definisce Blasfemia qualsiasi offesa verso gli Dei Giusti ovvero atti o parole che hanno come scopo, o come conseguenza, arrecare un’offesa a coloro che la dottrina ufficiale venera come Giusti Dei. I casi specifici sono documentati nello statuto della Santa Inquisizione.
19.2) L’offesa lieve è sanzionata con una ammenda di 10.000 monete d’oro da versare alla Sacra Chiesa d’Occidente ed il servizio presso la stessa fino ad estinguimento pena.
19.3) L’offesa grave è sanzionata con una ammenda di 20.000 monete d’oro da versare alla Sacra Chiesa d’Occidente ed un bando temporaneo dal regno non superiore a 2 mesi.
19.4) Evocare e manipolare creature in uno stato di non-morte ovvero evocare o assoggettare creature demoniache sono da considerarsi atti blasfemi con la possibilità di aprire un fascicolo per accertare la possibile Eresia.
20) L’Eresia è sanzionata dalla Sacra Chiesa d’Occidente con la morte per lapidazione, decapitazione o rogo ed il bando permanente dal Regno.
20.1) Si definisce Eretica una corrente religiosa del Pantheon Umano che promulga con parole, atti diretti o indiretti qualsiasi tipo di deviazione o distorsione dell’ufficiale dottrina.
20.2) L’Adorazione dell’Oscuro Nume ovvero la diffusione di idee inneggianti all’Oscuro Nume sono da considerarsi atti eretici.
20.3) La Sacra Chiesa d’Occidente ha la facoltà di commutare le pene in un percorso di redenzione qualora ravvisasse nell’imputato un sincero pentimento verso atti eretici acclarati.
Definizioni Finali
21) Bandi: l’allontanamento dai territori delle Westlands, per cittadini e stranieri è sottoposto alla seguente graduatoria, a seconda dei casi indicati:
– Per l’accusa di Ingiurie: non superiori a mesi 1;
– Per l’accusa di Crimini Vari: non superiori a mesi 2;
– Per l’accusa di Blasfemia Grave: non superiori a mesi 2;
– Per l’accusa di Aggressione: non superiori a mesi 3;
– Per l’accusa di Omicidio: non superiore a mesi 6;
– Per l’accusa di Tradimento: non sono previsti limiti;
– Per l’accusa di Eresia: non sono previsti limiti;
REGOLAMENTAZIONE DEGLI ATTRACCHI PORTUALI NEL REGNO DELLE WESTLANDS
Si rende noto che Cittadini e alleati, potranno liberamente ormeggiare le proprie imbarcazioni presso le coste della Capitale e l’Isola dei Pescatori, previa registrazione dell’imbarcazione presso l’intendenza portuale. Gli affittuari di abitazioni del Regno, oltre che nelle zone di attracco libero, possono ormeggiare presso l’Isola dei Pescatori.
La registrazione deve essere effettuata tramite missiva da deporre nell’apposita cassetta fuori dalla Capitaneria di Porto o direttamente agli intendenti portuali, che trascriveranno i nomi delle imbarcazioni e del proprietario nei registri ufficiali.
Le imbarcazioni attualmente registrate non saranno soggette a nuova registazione ma godranno immediatamente del nuovo beneficio.
Si sottolinea il divieto di ormeggio per i forestieri presso l’Isola di Hammerheim ed l’Isola dei Pescatori.
L’attracco presso le coste della capitale fuori dalle mura è consentito nel numero massimo di 1 imbarcazione a persona, ulteriori navi potranno essere ormeggiate presso l’Isola dei Pescatori o nelle zone di attracco libero. L’attracco presso le coste dell’isola di Hammerheim entro le mura è vietato.
Si rende altresì noto il divieto ASSOLUTO di ormeggio presso il molo della caserma, riservato ai Martelli Dorati.
Si rende noto inoltre il divieto ASSOLUTO di ormeggio presso il molo della Capitaneria di Porto e della banchina est poco distante, riservate alle imbarcazione del Regno.
Ove possibile, saranno disposti segnali di divieto per meglio identificare le suddette aree.
Ogni violazione del presente regolamento verrà dapprima segnalata con un avviso apposto nella bacheca della piazza di Hammerheim. Scaduti 7 giorni da tale avviso si procederà al sequestro del natante e del suo contenuto.