Lex amoniana

Lex Imperialis

*Pregiate pergamene datate 30 Solfeggiate 288 e recanti l’effige del Leone Rampante amoniano vengono affisse sulle bacheche di tutto l’Impero dedicate all’esposizione della Lex Imperialis.*

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***LEX PRIMA IMPERIALIS***

– TITOLO I – Princìpi

Art. 1 – Valori Fondamentali

  1. L’Impero Amoniano si fonda sulle Otto Virtù caratterizzanti la sua storia: Disciplina, Onore, Fedeltà, Onestà, Lealtà, Valore, Coraggio e Giustizia.

Art. 2 – Titolarità del Potere

  1. L’Imperatore è la massima autorità civile e militare della Guerriera. Egli viene coadiuvato, nello svolgimento dei suoi compiti, principalmente dai Consoli e dal Senato per le rispettive competenze.

Art. 3 – La Lex e il principio di analogia

  1. L’insieme dei documenti legislativi di Amon è definito Lex, e consta di due parti fondanti e distinte:
    • la Lex Prima Imperialis;
    • la Lex Poenalis;
  2. A questi due elementi si aggiunge la Lex Militaris, che pur non avendo la medesima forza è parte integrante del corpo legislativo amoniano.
  3. Amon non ammette l’ignoranza della Lex come scusante di una trasgressione, né l’ignoranza di circostanze.
  4. Qualora una fattispecie non fosse riconducibile ad una disposizione espressa della Lex, il caso verrà risolto da un Senatore, o in sua assenza da un qualsiasi Pubblico Ufficiale, anche in materia penale, facendo ricorso all’analogia con altre disposizioni della Lex o con i principi generali che la ispirano.

Art. 4 – Limiti territoriali della sovranità

  1. Il territorio di giurisdizione imperiale è delimitato dai seguenti confini naturali:
    • la catena montuosa dell’Orquirian, a nord ed est;
    • la costa marina a sud;
    • il fiume Anduvian sulle cui riva, a Ovest,sorge Seliand;
    • Fortezza del Sacro Verbo e territori connessi;
    • Appartengono inoltre ad Amon:
    • l’isola battezzata “Hoodimper”, sita di fronte alla costa continentale di Amon;
    • l’arcipelago battezzato “Magister”, a Sud delle coste della giungla nelle terre selvagge.
    • Colonie Imperiali su Ankor Drek;
  2. La sovranità dell’Impero Amoniano si estende al di là della terraferma fino a comprendere anche le Acque Territoriali. Si definiscono Acque Territoriali l’insieme delle acque costiere, delle acque interne e delle acque arcipelagiche. Di conseguenza rientrano nelle acque territoriali tutte le acque comprese tra Cheshire, l’isola Hoodimper e l’Orquirian a est, fino alla latitudine Sud di 47 gradi, e tutte le acque comprese tra le isole dell’arcipelago Magister oltre al contorno “a vista della costa” dello stesso.
  3. Capitale dell’Impero, sede del Senato e del comando militare è la città di Amon. Il territorio dell’Impero è suddiviso nella coorte di Amon, Eracles, Seliand e quella Esterna.
  4. Chiunque si trovi entro i confini imperiali sopra descritti, è soggetto alla Lex, che sia cittadino o forestiero.

– TITOLO II – Simboli Amoniani

Art. 5 – Il Mantello

  1. Inequivocabile segno distintivo di appartenenza all’Impero è il mantello rosso, consegnato a ogni nuovo cittadino.
  2. Tutti i cittadini hanno obbligo di indossare il mantello quando si trovano entro il territorio dell’Impero.
  3. In stato di guerra dichiarata, i civili mantengono l’obbligo di indossare il mantello solo all’interno delle città, ma sono liberi di celare la loro appartenenza alla città allorquando ne escano, allo scopo di tutelare la propria incolumità.

Art. 6 – Supra Vires

  1. Il saluto tradizionale dell’Impero è “Supra Vires”. Il senso di queste parole è variato col tempo: inizialmente significava “Al di sopra delle tue forze il tuo onore ti sostenga!”, oggi per gli amoniani è “Andare sempre al di sopra delle proprie forze!” e anche “Non fermarsi mai”. Il saluto è il giusto rappresentante dello Spirito Amoniano, un’esortazione a dare sempre il meglio di sé che si rinnova ad ogni incontro.

Art. 7 – Vale Gloria Imperis

  1. Il commiato nell’Impero si celebra pronunciando “Vale Gloria Imperis”, a cui si risponde anche con “Semper Vale” Il significato storico e tradizionale di queste parole è “Che sia Gloria all’Impero” o “Vada Gloria all’Impero” e per il secondo “Sia così sempre”.

Art. 8 – Usque ad Finem Urbi Fidelis

  1. Sono le parole che la tradizione dell’Impero Amoniano assume come grido di battaglia e di unione nello spirito della guerra. Il senso di questa frase è “Fino alla fine fedeli alla città!” ed è il forte calco dello Spirito e dei Valori dei Milites amoniani.

– TITOLO III – Ordinamento Imperiale

Art. 9 – L’ Imperatore

  1. Capo assoluto della città è l’Imperatore.
  2. L’ Imperatore, oltre a possedere tutti i poteri dei Senatori, è insignito anche del potere esecutivo e di un potere legislativo limitato, è infatti l’unico ad avere facoltà di:
    • emanare sentenze di bando;
    • In casi di eccezionale necessità, promulgare leggi senza la procedura Senatoriale tramite lo strumento della CCI;
    • invalidare con il veto qualsiasi disposizione emanata da un’altra carica cittadina.
  3. Nel momento in cui un Imperatore abdichi, egli deciderà il suo successore. A tale decisione può opporsi il Senato con diritto di veto, ma solo se a voto unanime. In caso di morte prematura dell’Imperatore, o suo allontanamento permanente, il Senato si riunisce per l’elezione di un nuovo candidato alla guida dell’Impero.

Art. 9bis – I Consoli

  1. A presiedere il Senato sono due Consoli, secondi gerarchicamente soltanto all’Imperatore e rispettivamente adibiti al comando della Legione e a provvedere alle necessità della vita civile dell’Impero.
  2. I Consoli sono delegati dall’Imperatore all’esercizio del potere esecutivo e di un potere legislativo limitato in sua vece. Hanno infatti la facoltà di:
    • rappresentare l’Impero di fronte ai forestieri e all’estero;
    • concedere ogni genere di permesso;
    • imporre ordinanze e sanzionare i criminali;
    • proporre sentenze di bando all’Imperatore;
    • invalidare con il veto qualsiasi disposizione emanata da un’altra carica militare o civile a loro inferiore;
    • coordinare le azioni finalizzate a garantire la pubblica sicurezza in tutti i territori dell’Impero;
    • con la mansione di Prefetto del Pretorio, condurre in battaglia la Legione.
  3. Nel momento in cui un Console lascia l’incarico, al fine di assicurare continuità di governo, ha facoltà di decidere il suo successore con l’approvazione dell’Imperatore. In assenza di una scelta, tale decisione è demandata prima al Tribunus Militum ancora in carica e successivamente al Senato. Contro la scelta del successore può opporsi il Senato con diritto di veto, ma solo se a voto unanime.

Art. 10 – Il Senato

  1. Organo legislativo supremo dell’Impero è il Senato.
  2. Sono di diritto Senatori le più alte cariche della città: l’Imperatore, i Consoli, il Sommo Templare, l’Alto Arcanista, il Tribunus Militum e il Tribunus Plebis. Le suddette cariche vengono genericamente riconosciute con la qualifica di Senatori Ordinari.
  3. Il Senato delibera in qualsiasi materia venga sottoposta alla sua attenzione dall’Imperatore.
  4. Le decisioni del Senato vengono emanate come editti che hanno forza di legge al pari della Lex, le delibere a titolo permanente, vengono regolarmente accorpate alla Lex alla successiva redazione.
  5. Il Senato si riunisce a porte chiuse e ogni qual volta sia necessario in udienze pubbliche. In casi eccezionali, i non Senatori (sia cittadini di Amon sia forestieri) possono essere invitati ad assistere alle riunioni a porte chiuse, un ospite a una riunione del Senato ha diritto di parola solo dopo averne ricevuto l’autorizzazione dal Senatore che la presiede.
  6. Su proposta dell’Imperatore e con voto a maggioranza del Senato, è possibile conferire il titolo di Senatore a un Civis che si sia distinto nello svolgimento dei suoi incarichi per fedeltà e dedizione e il cui giudizio sia utile all’Impero. Tale Senatore prende il titolo di Senatore Ordinato e acquisisce le stesse prerogative di un senatore Ordinario.
  7. Per volontà dell’Imperatore o delibera del consesso dei Senatori, è possibile conferire il titolo di Senatore Onorario ad una persona che abbia ricoperto in precedenza il ruolo di Senatore allorquando si ritenga il suo consiglio degno di considerazione per il bene dell’Impero. Tale onore può essere concesso soltanto a chi abbia abbandonato la propria carica per ragioni onorevoli e valide.
  8. Un senatore Ordinario perde la propria qualifica allorquando egli perda o rinunci alla propria carica, e non venga insignito del titolo onorario. Un senatore Ordinato o Onorario perde la propria qualifica in caso di morte, rinuncia volontaria alla stessa, per delibera dell’Imperatore o dopo decisione dei Senatori Ordinari.
  9. E’ diritto di ogni Senatore che indossi la stola, e quindi nello svolgimento delle sue funzioni, essere esonerato dagli obblighi imposti dal protocollo Militare.
  10. Il Senato può emanare, dopo voto unanime, una sentenza di veto nei confronti di una qualsiasi decisione presa dal Console.
  11. Sono facoltà di qualsiasi Senatore Ordinario e di nessun altro:
    • Partecipare con diritto di voto alle riunioni pubbliche o a porte chiuse del Senato;
    • Arbitrare dispute e dispensare Giustizia;
    • Concedere permessi di sfruttamento delle risorse cittadine fino a 3 mesi.

Art. 11 – La Legione Amoniana

  1. La Legione Amoniana è un Ordine Imperiale e l’unico legittimo corpo militare dell’Impero. Come al tempo della sua storica istituzione, i suoi componenti vengono chiamati Leoni Imperiali per onorare il Leone Rampante, simbolo di Amon fin dalla sua fondazione, gli appartenenti alla Legione vengono definiti milites. La Legione è il corpo armato che riunisce in sé tutti i civis che scelgono di prestare servizio all’Impero con le armi e tutti i talenti utili alla difesa della città e alla guerra. Non v’è disparità tra i sessi, uomini e donne godono degli stessi diritti e doveri, così come qualsiasi combattente, sia esso abile nell’uso di armi pesanti, sia nell’uso di poteri arcani o tattiche di ingaggio a distanza.

Art. 12 – Prefetto del Pretorio

  1. Il Prefetto del Pretorio è il condottiero delle forze armate imperiali, secondo in comando all’Imperatore.
  2. La Prefettura può essere attribuita soltanto a un Console che abbia in precedenza servito con onore come membro della Legione.
  3. Oltre ad avere il comando assoluto delle forze militari in battaglia, costituisce il massimo grado gerarchico, dopo l’Imperatore, nel coordinamento delle azioni di pubblica sicurezza in tutti i territori dell’Impero.

Art. 13 – Il Tribunus Militum

  1. Il Tribunus Militum, Senatore Ordinario, è il comandante della Legione, costituisce il portavoce della Legione nei riguardi del Prefetto del Pretorio e dell’Imperatore.
  2. Il Tribunus Militum autorizza chi ne faccia richiesta ad entrare in Legione, osservando un periodo di prova col nome di Velite, e ne decide la promozione al grado di Legionario, dopo essersi consultato e aver ottenuto l’approvazione del Prefetto del Pretorio.
  3. In assenza del Prefetto, il Tribunus Militum è colui che coordina tutte le operazioni militari e di ordine pubblico.

Art. 14 – Il Tribunus Plebis

  1. Il Tribunus Plebis, Senatore Ordinario, è l’amministratore e il responsabile nel campo civile ed economico della città, alle dirette dipendenze del Console con mansioni amministrative.
  2. Il Tribunus Plebis è anche il principale referente per l’organizzazione di qualsiasi attività civile della città, e di quelle tese allo sviluppo e al benessere dei Civis e dei Plebeus. Tale attività di sviluppo è un preciso dovere del Tribunus Plebis, il cui operato è valutato anche in base alla crescita culturale della città.
  3. Il Tribunus Plebis ha facoltà di comando e di coordinamento sui Plebeus e sui Tutori Civili per quanto concerne l’andamento dell’Aspirantato, delle lezioni, delle prove e degli esami.
  4. Il Tribunus Plebis potrà indagare e chiedere spiegazioni ai Civis, qualora un Plebeus dovesse lamentare un qualche tipo di abuso e/o ritorsione.

Art. 14bis – Assistenti

  1. Ogni Carica di cui agli articoli precedenti ha facoltà di nominare un assistente, conferendogli nell’arco di nomina, il titolo adeguato alla sua posizione.
  2. Il Tribunus Plebis, in particolare, può nominare fino a tre assistenti assegnandogli la carica di Magistrato.
  3. L’assistente agirà sotto la responsabilità di chi lo ha nominato, e con i poteri da lui conferitigli, ma non gli sarà possibile nominare a sua volta un assistente.

Art. 15 – Il Legato Imperiale

  1. Il Legato Imperiale è un incarico che viene affidato ad un civis o ad un milites dall’Imperatore o dai Consoli, anche occasionalmente, e rende rappresentante dell’Impero nelle relazioni internazionali finché l’incarico ha valenza, senza nessun cambiamento di stato civile o militare dell’incaricato.
  2. Il Legato mantiene i rapporti con le altre nazioni, riceve i loro ambasciatori e compie i viaggi diplomatici, è autorizzato a concedere permessi di accesso alle terre dell’Impero. In assenza dell’Imperatore e dei Senatori, il Legato va considerato rappresentante ufficiale e portavoce dell’Impero in ogni questione inerente esclusivamente alla politica estera.
  3. Il legato imperiale, essendo portavoce di Amon dovrà mantenere una condotta integerrima ponendosi come rappresentante perfetto dei valori Amoniani presso tutti i popoli.
  4. Il Legato Imperiale gode dell’Immunità Diplomatica durante l’adempimento delle sue mansioni. Inoltre qualsiasi attacco rivolto al Legato Imperiale in missione diplomatica, verrà considerato da Amon come un crimine contro l’Impero e come tale condurrà alla condanna a morte dell’aggressore anche in contumacia. Salvo fondate discriminanti, l’attentatore verrà punito con la pena del bando.

Art. 16 – Nozione di Pubblico Ufficiale

  1. Si considerano Pubblici Ufficiali: i Legionari, i Centurioni, il Tribunus Militum e tutti i Senatori Ordinari nel pieno delle loro funzioni. Dalla carica di Pubblico Ufficiale discendono gli oneri, gli onori e le prerogative previste dalla Lex e da tutte le fonti riconosciute dalla legislazione amoniana.
  2. Dovere di ogni Pubblico Ufficiale è vegliare sull’applicazione e il rispetto della Lex, sull’ordine pubblico all’interno dei confini imperiali e partecipare senzaindugio alla difesa dell’Impero in caso di aggressione.

Art. 17 – I Legionari

  1. I Legionari sono la forza militare principale di Amon., hanno il dovere di partecipare alle azioni militari e di far rispettare la legge entro la città e nei territori imperiali.
  2. Il Legionario, in quanto funzionario cittadino e Pubblico Ufficiale, deve essere di esempio nel comportamento e nella disciplina, in tutto e per tutto e dunque obbedisce agli ordini dei suoi superiori senza discutere e con la massima celerità consentita dalla situazione.
  3. Nessuna giustificazione è ammessa come scusante di una insubordinazione, e tra queste nemmeno il pericolo di vita. Un Legionario deve alla sua Patria fino all’ultima goccia di sangue.

Art. 17bis – I Centurioni

  1. In seguito a provato valore in battaglia oltre che eccellenza nell’ambito della totalità delle virtù richieste al comune Legionario, i migliori elementi, individuati mediante prove individuali, vengono insigniti con il grado di Centurione, grande espressione ed esempio dell’essere amoniani.
  2. Il titolo Centurione costituisce grado superiore a quello di Legionario, egli è assegnato preferenzialmente al comando e quindi alla difesa ed alla sicurezza delle Coorti ed alle azioni in cui si richiede massima disciplina ed efficienza.
    Nello svolgimento di tale attività al Centurione viene assegnato una falange amoniana che risponderà prioritariamente al Centurione durante la difesa della Coorte.

Art. 18 – I Veliti

  1. I Veliti appartengono al grado più basso della gerarchia militare
  2. Essi non sono membri effettivi della Legione, ma hanno limitate funzioni di controllo dell’ordine pubblico, e hanno il compito di servire Amon provando il loro valore pena la fine del periodo di aspirantato militare.

Art. 19 – L’ Ordine dei Templari d’Oriente

  1. L’Ordine dei Templari d’Oriente è un Ordine Imperiale spirituale e inquisitorio, con la funzione di amministrare il culto dei Sette, inculcare i loro insegnamenti, combattere i loro nemici, garantire la rettitudine dell’Impero, imporre alla Legione di incarnare le 8 Virtù e difendere i luoghi sacri.
  2. È costituito da prodi e sacerdoti consacrati al servizio dei Sette ed è guidato dal Sommo Templare, la massima autorità religiosa di tutto l’Impero.
  3. Il Sommo Templare è un Senatore Ordinario, con il privilegio di pretendere udienza anche dall’Imperatore e dai Consoli a proposito di qualunque questione terrena o spirituale ritenga opportuno discutere.
  4. L’Ordine dei Templari d’Oriente è dotato di un proprio statuto, le cui norme sono concordate tra l’Imperatore e il Sommo Templare.
  5. In base al loro grado interno all’Ordine e alla loro mansioni specifiche, i Templari hanno la facoltà di intervenire nella vita dell’Impero come esperti di questioni religiose, educatori etici, difensori dell’ordine sociale e persecutori di miscredenti, blasfemi, eretici, apostati e pagani.
  6. Il Sommo Templare, con il consenso dell’Imperatore, ha la facoltà di imporre penitenze o esecuzioni a chiunque ritenga meritevole di scontare i propri peccati nella modalità da lui decisa.

Art. 20 – L’Alta Torre della Magia

  1. L’Alta Torre della Magia è un Ordine Imperiale che mira alla diffusione delle teorie sul flux, all’addestramento e alla difesa da esso, e allo sviluppo di strategie belliche e militari.
  2. È costituita da studiosi e combattenti istruiti secondo le teorie e le conoscenze elitarie dell’istituzione stessa ed è guidata dall’Alto Arcanista, coadiuvato dal Primo Arcanista.
  3. L’Alto Arcanista è un Senatore Ordinario.
  4. L’Alta Torre è dotata di un proprio statuto, le cui norme vengono vagliate insindacabilmente dal Senato.
  5. L’Alta Torre può disciplinare l’utilizzo del Flux nell’Impero secondo regolamenti straordinari vagliati e approvati all’occorrenza dal Senato.

Art. 21 – Civis

  1. Il Civis è un Amoniano che ha dimostrato di essere degno di vestire il manto cremisi e ha prestato il giuramento di fedeltà all’Impero davanti all’Imperatore.
  2. Un Civis è tenuto al rispetto della Lex e, oltre ai diritti garantiti ai Plebei, ottiene quello di aderire agli Ordini Imperiali.
  3. L’abbandono del manto cremisi senza giustificato motivo viene punito con l’attribuzione della Fellonia al Civis che ne è colpevole.

Art. 22 – Plebeus

  1. Il Plebeus è un nativo dell’Impero o un forestiero che ha fatto richiesta di vestire il manto cremisi ma non si è ancora dimostrato degno di acquisire la Cittadinanza.
  2. I Plebei sono tenuti a seguire un percorso di formazione a tempo determinato, al fine di integrarsi nel tessuto sociale di Amon e infine ottenere ufficialmente la condizione di Civis.
  3. Hanno il dovere di rispettare la Lex e diritto a:
    • Acquistare la proprietà di una residenza nell’Impero;
    • Sfruttare gratuitamente le risorse all’interno del territorio imperiale;
    • Attraccare gratuitamente presso le coste dell’Impero.

– TITOLO IV – Politica Razziale

Art. 21 – Limitazioni alla Cittadinanza

  1. L’Impero riconosce il diritto di vestire il manto cremisi e ambire alla Cittadinanza esclusivamente agli Umani e ai Mezzelfi.

Art. 22 – I Mezz’elfi

  1. Ai Mezz’elfi sono precluse le cariche di Prefetto del Pretorio, Tribunus Militum, assistente del Tribunus Militum e Centurione.

Art. 23 – Condizioni per la concessione della cittadinanza onoraria

  1. La cittadinanza onoraria viene conferita dal Senato, su proposta di un Senatore o dell’Imperatore, a coloro che hanno meriti speciali per l’Impero. La cittadinanza onoraria non prevede la consegna del mantello né di alcun simbolo cittadino né la possibilità di carriera militare o civile. Prevede invece la possibilità di sfruttare le risorse gratuitamente e richiedere una abitazione.
  2. Tale cittadinanza va onorata con un comportamento conforme a quello preteso da un Amoniano, diversamente essa verrà revocata.


– TITOLO V – Politica Religiosa e Rapporti con Organizzazioni Esterne

Art. 24 – Libertà di culto e limiti

  1. La religione ufficiale dell’Impero è il culto dei Sette e la capitale riconosce in Crom la sua massima fonte di ispirazione.
  2. Sono prerogative dei Templari d’Oriente interpretare la volontà dei Sette, diffondere i loro insegnamenti, provvedere alle necessità dei loro fedeli e combattere i loro avversari.
  3. All’interno dei confini imperiali sono vietate tutte le attività religiose che prevedano azioni identificate dalla Lex come crimini.
    Partecipare a culti necromantici o demoniaci, o dedicarsi a rituali sacrileghi è severamente vietato. I trasgressori verranno considerati potenziali eretici e consegnati ai Templari d’Oriente per essere giudicati e puniti in base alle loro colpe.
  4. In assenza di specifici accordi, l’Impero riconosce ai forestieri la libertà di culto in sede privata ma non ammette in pubblico da parte loro lo svolgimento di riti o il proselitismo. Non vieta l’ingresso nei confini imperiali agli esponenti del clero di altre religioni ma non riconosce loro nessun privilegio.

Art. 25 – Incompatibilità funzionali

  1. Un Civis di Amon che appartenga attivamente ad una Organizzazione non cittadina, e che ivi ricopra una posizione gerarchica di rilievo, non potrà far parte della Legione, né potrà acquisire alcuna carica di Pubblico Ufficiale o Senatore, a meno di rinunciare alla propria posizione nella Organizzazione esterna.
  2. Nel caso in cui detta Organizzazione sia riconosciuta da Amon come criminale, ai suoi membri, anche quando non avessero effettivamente recato danno alla città, non sarà consentito ottenere la cittadinanza Amoniana.
  3. Un Civis appartenente ad una Organizzazione criminale, che abbia celato la propria appartenenza ad essa per ottenere la cittadinanza, non appena smascherato perderà automaticamente la cittadinanza, sarà condannato a morte e bandito per sempre dai territori dell’Impero.

 

– TITOLO VI – Politica Economica

Art. 26 – Norme generali e utilizzo delle Risorse naturali

  1. La Legislazione Edile e Commerciale si intende integrata dai regolamenti nelle rispettive materie emanati dal Tribunus Plebis e resi pubblici tramite affissioni nelle bacheche e presso i mercati dell’Impero.
  2. Le risorse naturali dell’Impero sono a usufrutto prioritario e gratuito dei Plebei e Civis salvo diverse espresse disposizioni.
  3. I forestieri che intendessero scavare minerali, raccogliere legna, cacciare, pescare o cercare erba selvatica nei territori imperiali dovranno chiederne apposito permesso. Tale permesso viene concesso dai Pubblici Ufficiali o in alternativa in vendita presso i banchi esattoriali Imperiali siti nella zona del mercato.
  4. Il prezzo giornaliero per un permesso è di 300 monete al giorno che può variare in base al comma 6
  5. Tra le risorse sono altresì inclusi eventuali tesori nascosti in terra Amoniana. Su di essi la Città non impone alcuna tassazione ma pone tuttavia l’obbligo ai cercatori di tesori di richiedere il permesso prima di riportare alla luce un reperto, al puro fine di garantire la sicurezza della popolazione.
  6. Tutte le quote monetarie indicate nel comma 4 possono essere modificate per delibera dell’Imperatore o del Senato, con effetto immediato. In tal caso, verrà fatta comunicazione scritta nelle bacheche imperiali.

Art. 27 – Norme marittime e sull’attracco.

  1. Il Porto di Amon e le banchine di Forte Agravain, sono riservate esclusivamente all’attracco delle navi della flotta Imperiale.
  2. Le imbarcazioni di proprietà dei Civis, possono attraccare gratuitamente presso tutte le coste dell’Impero previa tempestiva dichiarazione dell’imbarcazione all’autorità Portuale.
  3. I forestieri che intendessero attraccare presso le coste amoniane dovranno pagare all’Autorità Portuale, o in sua assenza ad un Legionario, il permesso, al costo di 300 monete al giorno.

Art. 28 – Alloggi e Recinti

  1. Amon è proprietaria di tutte le abitazioni cittadine, sia quelle in cui sorgono esercizi pubblici, sia quelle adibite ad alloggio privato.
  2. L’alloggio privato è prioritariamente riservato ai cittadini, i quali possono richiedere al Senato una casa in locazione vitalizia, che può venire concessa dal Tribunus Plebis, e che può in qualunque momento essere espropriata per giuste motivazioni. Tra i giusti motivi di esproprio a favore dell’Impero, vi è la mancata custodia dei suoi beni o la custodia incurante del buono stato degli immobili concessi in locazione vitalizia o mensile.
  3. A seconda della dimensione delle abitazioni, il prezzo per la locazione è:
    • case piccole: 190.000 monete;
    • case medie: 290.000 monete;
    • case grandi: 390.000 monete.
  4. Un’abitazione può venir concessa ai forestieri solo nei pressi di Eracles o Seliand, previa accettazione del regolamento edile, dietro la corresponsione di un canone trimestrale di 45.000 monete, in alcuni casi il Senato può deliberare, a maggioranza, un’eccezione a tale norma.
  5. La casa non potrà essere sub-affittata né rivenduta. Quando il proprietario deciderà di andarsene la casa tornerà libera da vincoli nella proprietà di Amon.
  6. Una costruzione può esser venduta solo previa approvazione del Tribunus Plebis.
  7. L’affitto dei recinti ha un costo di monete 28.000 trimestrali.
  8. Nei casi di mancato pagamento verrà applicata una multa a discrezione del Tribunus Plebis o nei casi più gravi si provvederà al sequestro.
  9. I forestieri che intendono accamparsi con la propria tenda sul suolo Amoniano, devono far richiesta di un permesso al Tribunus Plebis, o ad un Legionario, pagando una somma di 4000 monete mensili o 2000 per ogni settimana. Se trovati privi di tale permesso verrà sequestrato l’accampamento con tutti i beni ed emessa una multa di 5000 monete da pagare entro 5 giorni altrimenti, si procederà con la confisca dei beni.
  10. Le Locande site sul territorio Imperiale, sono di esclusiva proprietà amoniana. L’Impero ne ha la totale disponibilità ed i loro servizi vengono offerti ai Civis ed ai forestieri secondo gli accordi presi tra il Tribunus Plebis ed il gestore o locandiere.

Art. 29 – Licenze commerciali e agricole

  1. Il Tribunus Plebis o chi e da lui incaricato, o il Console o in assenza di questi i Senatori,  possono concedere licenze di commercio per banchi al mercato, sia ai cittadini che agli stranieri.
  2. Il mercante dovrà vestire in maniera consona, le merci dovranno essere disposte sul banco ordinatamente, divise per categoria ed organizzate in contenitori, con un oggetto rappresentativo di ogni categoria di beni venduta e la descrizione della stessa marchiata in bella vista.
  3. L’affitto dei campi coltivabili privati ha un costo di monete 28.000 trimestrali per i forestieri, 14.000 per i Plebis e i Civis.
  4. La coltivazione nei campi pubblici a disposizione degli Amoniani si intende gratuita per i soli Civis mentre è tassativamente vietata per i forestieri.
  5. E’ tassativamente vietato coltivare sul territorio imperiale. al di fuori dei campi adibiti all’agricoltura, senza un’espressa autorizzazione del Tribunus Plebis, che indicherà anche la zona prescelta per tale coltivazione.

Art. 30 – Valutazione ufficiale delle materie prime

  1. Allo scopo di effettuare qualsiasi pagamento all’amministrazione, sia esso una multa oppure una quota per permessi o affitto o altre similari pendenze verso la città, si consente la possibilità di pagare in materie prime di comune utilità che verranno valutate secondo il prezzo di mercato del momento

– TITOLO VII – Charta Costituzionale Imperiale

Art. 31 – Definizione della Charta

  1. La Charta Costituzionale Imperiale (CCI) costituisce il documento con cui l’Imperatore esercita il suo potere legislativo ed esecutivo e che racchiude le norme che si integrano o, in caso di contrasto, si sovrappongono alle previsioni della Lex. Tali provvedimenti sono adottati tramite Decreto, Editto, Mandato e in rari casi sotto forma di Epistola.
  2. Può essere aggiornata in qualsiasi momento con dichiarazione pubblica sulle bacheche imperiali e senza necessità di approvazione Senatoriale.
  3. Il Senato, costituito dall’Imperatore in carica, ha l’obbligo di far rispettare la CCI all’interno dell’Impero e può chiederne discussione all’interno delle assemblee senatoriali.
  4. La CCI ha valore solo durante il mandato dell’Imperatore che la emette, alla sua morte, successione, deposizione, il successore decide se abolire, integrare, modificare o riscrivere la Charta precedente.

Art. 32 – Decreti, Editti, Epistole, Mandati

  1. I Decreti sono provvedimenti di tipo giuridico, amministrativo, civile, militare, emanati dall’Imperatore, facenti parte della CCI.
  2. Gli Editti sono leggi vere e proprie con decorrenza immediata alla loro pubblicazione. Possono riguardare anche la modifica o la sospensione di un articolo della Lex e sono il corpo principale della CCI.
  3. I Mandati sono compiti, mansioni o incarichi di cui l’Imperatore investe un appartenente all’impero, o ad un suo gruppo, con decorrenza immediata ed obbligo di assolverlo. I Mandati hanno una scadenza definita nell’atto stesso, qualora fosse mancante è da considerare scadenza la cessione della Charta che lo contiene.
  4. Le Epistole sono lettere formali che l’Imperatore rivolge pubblicamente agli organi imperiali o a tutti i civis. Lo strumento serve per far pervenire notizie, auguri o notifiche in forma ufficiale e vanno a costituire la CCI come testi da mettere agli atti.

Art. 33 – Pubblicazione e Affissione della CCI

  1. Ogni qualvolta che la Charta viene aggiornata l’Imperatore emetterà notifica pubblica presso le bacheche imperiali e ordinerà il deposito del testo originale affinchè sia visibile a tutti nell’archivio preposto nella stanza della Charta al Castello di Amon, o in altra locazione resa pubblica.

– TITOLO – VIII – Inviolabilità della Lex

Art. 34 – Sigillo d’inviolabilità

  1. Con questo articolo si dispone, in data 25 Adulain dell’Anno Imperiale 284, per volontà del Senato magister riunito, su benestare dell’Imperatore Valorium Darkbane, la chiusura del procedimento di revisione della Lex.
  2. La Lex viene così chiusa e dichiarata non più modificabile, rimanendo la base alla quale Amon torna dopo ogni mandato imperiale. La Charta redatta come nuovo documento per l’esercizio del potere imperiale, costituisce l’unico mezzo per apportare modifiche o nuovi articoli alla presente Lex.
  3. La Lex potrà essere modificata nuovamente solo per volere dell’Imperatore in carica, con l’approvazione unanime da parte del Senato e tramite la solenne procedura che investe di questo alto compito gli Estensori.

https://i.postimg.cc/fRYtWRmz/DOwn-poster.pnghttps://i.postimg.cc/6pGMcnR9/up-poster-2.png***LEX POENALIS***

TITOLO I – Disposizioni generali di Diritto e Procedura Penale

Art. 1 – Principio di legalità

  1. I reati sanzionati dall’Impero sono specificati nella presente Lex Poenalis.
  2. I reati vengono suddivisi in tre categorie: Contravvenzioni, Delitti, Crimini contro l’Impero.

Art. 2 – Obbligatorietà dell’azione penale

  1. Qualsiasi Pubblico Ufficiale ha il potere e il dovere di sanzionare un reo e qualunque violazione della Lex .
  2. Sono Pubblici Ufficiali a questo fine i Legionari, i Centurioni, i Tribuni, i Consoli, l’Imperatore, il Tribunus Plebis e tutti i Senatori.

Art. 3 – Tentativo

  1. Chiunque compia atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato, è punito con la stessa sanzione prevista per il reato che intendeva realizzare.

Art. 4 – Elemento soggettivo nel reato

  1. Gli elementi del reato sono suddivisi esclusivamente in dolo e colpa.
  2. Un reato si intende commesso con dolo quando è presente l’intenzionalità, con colpa quando esso non è dovuto a premeditazione o volontà.
  3. Le sanzioni specificate nella Lex per i vari reati, si intendono specificate per i reati dolosi. Nel caso in cui il reato sia colposo, il reo può essere punito con una sanzione diminuita da un terzo alla metà di quanto espresso nel relativo articolo.
  4. Chi giustifica un reato commesso (sia esso contravvenzione o delitto) con la mancata presa visione della Lex verrà punito a titolo di reato colposo soltanto la prima volta. In tal caso, il Pubblico Ufficiale che irroga la sanzione ammonirà il reo, invitandolo a leggere il presente documento. Se la stessa persona commette un secondo reato della medesima natura, il reato sarà considerato doloso.

Art. 5 – Concorso di persone

  1. Chiunque volontariamente concorra, moralmente o materialmente, con altri alla realizzazione di un reato, risponde del reato commesso col suo contributo, seppure tale contributo non risulti indispensabile alla commissione del reato.

Art. 6 – Obbligo di denuncia

  1. Un Civis o un Plebeus non ha facoltà di imporre sanzioni, egli è tuttavia tenuto a denunciare un reato a cui abbia assistito, presso un Pubblico Ufficiale che possa intervenire. Relativamente ai reati vale per il Velite lo stesso obbligo del Civis, ma qualsiasi abuso di potere e atti non autorizzati, verranno puniti severamente.
  2. Un Plebeus, un Civis o un Velite che siano stati testimoni di un crimine e lo abbiano taciuto, saranno sanzionati a titolo del reato di falsa testimonianza.

Art. 7 – Indagini e sanzioni

  1. Ai fini dell’accertamento del reato e dell’irrogazione della sanzione, i Pubblici Ufficiali hanno il diritto di compiere le seguenti azioni nei confronti di chiunque si trovi entro la giurisdizione cittadina:
    • interrogare
    • perquisire
    • multare
    • arrestare, anche a titolo preventivo per accertamenti
    • intimare l’ordine di ALT
    • intimare un ordine di qualsiasi genere finalizzato all’indagine o alla sicurezza dell’Impero
  2. Chi si rifiuti di collaborare assecondando il Pubblico Ufficiale nell’espletamento di una delle suddette funzioni, incorre nel reato di Resistenza e pertanto riceve la sanzione relativa, che eventualmente si aggiunge agli altri capi d’accusa accertati sulla sua persona.
  3. Chi non si fermasse all’ALT di un Pubblico Ufficiale in città, verrà segnalato alle autorità supreme le quali provvederanno all’adeguata punizione.
  4. Chi non si fermasse all’ALT tentando la fuga, sarà inseguito, attaccato ed il suo atto denunciato. Il reo verrà punito per il reato di Resistenza.

Art. 8 – Procedimento straordinario di accertamento

  1. Nel caso di questioni controverse e dietro autorizzazione di un Senatore, potrà essere celebrato un processo, presieduto dal Senatore medesimo, che valuterà le eventuali testimonianze ed emetterà una sentenza.
  2. Il processo è unico e la sentenza definitiva. Non esiste la possibilità di presentare ricorsi.

Art. 9 – Limiti alla potestà punitiva

  1. Quando la sanzione consiste nella detenzione, l’esecutore della stessa deve annotare i dati personali del detenuto, e i limiti temporali della reclusione, nell’ apposito registro all’interno delle prigioni.
  2. Una sentenza di bando potrà essere emessa solo dall’Imperatore, o dal Console.
  3. Un Pubblico Ufficiale che fosse accusato di abuso di potere nell’esplicazione della propria potestà punitiva, potrà essere sospeso immediatamente dall’incarico, qualora risultassero gravi indizi di colpevolezza. Il Prefetto del Pretorio deciderà della sua definitiva destituzione o, al contrario, del suo reintegro effettivo, sulla base delle testimonianze e delle altre prove raccolte.

Art. 10 – Limiti di movimento e d’indagine

  1. Indagini o azioni armate da parte di forestieri entro i confini dell’Impero devono essere espressamente autorizzate dal Senato. Il Sommo Templare, individualmente, ha la facoltà di autorizzare quelle di carattere religioso.
  2. Qualsiasi indagine riguardi i territori imperiali o i cittadini amoniani è di esclusiva ed assoluta giurisdizione dell’Impero.
  3. Chi venga sorpreso a compiere indagini senza autorizzazione dovrà pagare una penale di 5000 monete, sarà espulso immediatamente dall’Impero e non potrà farvi ritorno per tre giorni, o incorrerà nel reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale.

Art. 11 – Immunità diplomatica

  1. Il Senato ha facoltà di conferire e revocare l’immunità diplomatica entro i confini imperiali a qualsiasi cittadino o forestiero.
  2. Chiunque goda dell’immunità non potrà essere in alcun modo perseguito legalmente all’interno dell’impero. Le cariche dell’Imperatore e del Legato, e degli ambasciatori stranieri, durante lo svolgimento delle proprie funzioni godono de iure dell’immunità.

Art. 12 – Recidiva e Diffida

  1. Quando la sanzione è costituita da una multa in denaro, essa è aumentata della metà in caso di recidiva.
  2. La recidiva è dichiarata quando il reo abbia commesso in precedenza un reato della stessa indole.
  3. La pena pecuniaria è altresì raddoppiata se il reo ha la qualifica di Pubblico Ufficiale.
  4. A propria discrezione, un reo ha facoltà di pagare la multa irrogatagli in denaro contante, oppure in materie prime comuni. In tal caso, ogni unità di materiale equivarrà ad una quantità di denaro fissata, secondo la valutazione sancita nella sezione Economica della Lex Prima Imperialis. Tali valutazioni ufficiali non sono in alcun modo rapportate con le valutazioni commerciali comuni, e non sono passibili di trattazione.
  5. Qualora il reo non possa o non voglia pagare la pena pecuniaria comminatagli, tale pena è automaticamente convertita in detenzione. È fatta altresì salva la possibilità di punirlo anche a titolo di resistenza, qualora ne ricorrano gli estremi.
  6. La Diffida è un ammonimento, previsto tassativamente dalla Lex, da parte di un pubblico ufficiale che si concreta in un ordine di allontanarsi dalla città o centro abitato in cui ci si trova al momento della diffida per il tempo di un giorno. Qualora questo ordine non venga eseguito si incorre nel reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale.

Art. 13 – Dichiarazione di Fellonia

  1. Una persona non cittadina viene dichiarata “Fellone” quando i suoi atti vengono riconosciuti come oltraggiosi nei riguardi dell’Impero di Amon e dei suoi princìpi, seppur non diretti a danneggiarne la sovranità.
  2. Un Amoniano che abbandoni la Legione e/o la città senza fornire ragioni ritenute valide dal Senato e dall’Imperatore, verrà dichiarato Fellone.
  3. Le persone sulle quali venga imposto questo titolo sono a tutti gli effetti dichiaratamente sgradite entro i confini imperiali. Tuttavia, non avendo commesso atti criminali verso l’Impero, non grava su di loro un bando. Essi sono dunque autorizzati a recarsi nei territori imperiali, a usufruire di tutti i servizi normalmente concessi ai forestieri con le eccezioni del comma seguente.
  4. Un Fellone, essendo una persona che ha tradito gli ideali di Amon, non riceve tuttavia da Amon alcuna apertura collaborativa egli non potrà richiedere permessi di sfruttamento per qualsivoglia risorsa, nonché per esercizi commerciali e case. Il Fellone riceverà un trattamento consono al suo stato e non avrà alcun diritto a sporgere ricorso per il disprezzo con cui sarà trattato.
  5. Non è comunque consentito ad alcun Civis o Pubblico Ufficiale esercitare abusi di potere su un Fellone, né passare a vie di fatto o scacciarlo dalla città, fin quando il Fellone sia rispettoso della Lex.

Art. 14 – Detenzione

  1. La detenzione si sconta nelle carceri imperiali. Alla detenzione si accompagna sempre la confisca, a favore dell’Impero, di tutti i beni di valore in possesso del reo, esclusi i beni di assoluta necessità come vesti comuni e cibo.

Art. 15 – Bando

  1. Il bando dall’Impero comporta l’allontanamento di una persona da tutto il territorio imperiale. Viene emesso ai danni di un criminale pericoloso, riconosciuto tale in conseguenza di atti estremamente gravi contro l’Impero.
  2. All’interno delle Coorti e delle città Imperiali (Amon, Eracles, Seliand e Forte Agravain), il bandito verrà arrestato e condannato a morte con esecuzione immediata, i suoi beni verranno confiscati e gli sarà negata l’assistenza dei curatori cittadini. Tale trattamento verrà ripetuto ogni qual volta il reo sia ritrovato nei centri abitati, senza alcun limite.
  3. In tutto il territorio imperiale, ogni Ufficiale ha il dovere di affrontare un bandito e ucciderlo o morire nel tentativo. La fuga senza combattimento, da parte di un Legionario, dinanzi ad un bandito verrà trattata alla stregua del reato di cospirazione.
  4. Qualunque Plebeus o Civis ha la facoltà ma non l’obbligo di attaccare a vista un bandito.
  5. Il bando può essere revocato allorché il criminale bandito si costituisca e riconosca i propri crimini, accettando di scontare una pena adeguata alla ragione del bando.

Art. 16 – Procedura di ricorso ufficiale

  1. Un indagato che reputi di avere subìto un trattamento inadeguato e ordini degradanti e inutili, o che ritiene di aver subito una sanzione ingiusta ha facoltà di fare ricorso presso il Senato.
  2. Il ricorso può essere presentato entro sette giorni dalla vicenda per cui viene effettuato.
  3. Il Senato deciderà insindacabilmente sul reclamo provvedendo ad un risarcimento qualora questo sia fondato o diversamente ad un inasprimento della sanzione qualora si convinca della sua pretestuosità.

– TITOLO II – I Reati

Art. 17 – Le Contravvenzioni

  1. Le Contravvenzioni comprendono i reati meno gravi che sono puniti con una pena pecuniaria.

Art. 18 – Evasione Fiscale

  1. Chiunque non ottemperi, nonostante il richiamo di un Pubblico Ufficiale, al pagamento di un’ammenda o contravvenzione, è punito con una pena pecuniaria pari al doppio dell’imposta dovuta. Chiunque non ottemperi al pagamento di un’imposta o una tassa, risponderà dell’ammenda prevista dai rispettivi regolamenti edili o commerciali.

Art. 19 – Mancata esibizione del Mantello

  1. Il cittadino che, anche se appartenente ad enti esterni alla città di Amon, fosse trovato a non indossare il Mantello cittadino entro il territorio imperiale, è punito con la pena pecuniaria di 1.000 monete.

Art. 20 – Maschere

  1. Chiunque indossi in città, indumenti o elmi che impediscano il riconoscimento del volto è punito con la pena pecuniaria di 1.000 monete.
  2. Chi si rifiutasse di togliere tale copertura nonostante l’ordine di un Pubblico Ufficiale, risponderà del delitto di oltraggio e sarà soggetto alla relativa sanzione, unitamente a quella di cui al presente articolo.

Art. 21 – Comportamento indecente in luogo pubblico

  1. Chiunque, in città, si comporti in modo tale da suscitare sdegno, è punito con la pena pecuniaria di 1.000 monete.

Art. 22 – Deturpazione

  1. Chiunque deturpi Amon, le strade o gli edifici siti nei possedimenti imperiali sarà punito con un’ammenda di 1000 monete.

Art. 23 – Accensione di fuochi

  1. È vietato accendere più di un fuoco nei boschi ed è obbligatorio controllare che questo non si propaghi. Chi venga sorpreso a lasciar accessi falò è tenuto al pagamento della somma di 1.000 monete. È previsto il cumulo della pena, a discrezione del pubblico ufficiale, in relazione alla molteplicità eventuale delle infrazioni.

Art. 24 – Conduzione di cavalcature ed animali esotici in città

  1. È vietato a chiunque lasciare cavalcature incustodite fuori, o non in immediata prossimità, dai recinti custoditi dagli stallieri.
  2. Qualunque cavalcatura lasciata incustodita nelle piazze, nei crocevia, e lungo le strade cittadine, può essere allontanata o abbattuta a discrezione del Pubblico Ufficiale.
  3. Tutti gli animali esotici, che siano aggressivi in natura, vanno obbligatoriamente affidati agli stallieri, lasciati nei recinti chiusi da cancelli presso gli stessi, o al limite fuori dai centri abitati, lontano dalle strade. Gli animali potenzialmente aggressivi che siano trovati incustoditi, saranno abbattuti sul posto.
  4. Le cavalcature da soma possono essere lasciate nella piazza, al fine e per il tempo necessario alle operazioni di carico e di scarico di merci e sempre sotto la custodia del proprio padrone. Tale sosta per carico e scarico non dovrà durare per più di 3 minuti.
  5. Qualunque violazione a queste prescrizioni sarà sanzionata con un’ammenda di 1000 monete.

Art. 25 – Sfruttamento di frodo di risorse

  1. Un forestiero che venga colto a raccogliere risorse, quali: legname, metalli, cacciagione, pelli, pesce o vegetali senza permesso è punito con il sequestro di tutte le risorse naturali in suo possesso ed una pena pecuniaria pari a 3.000 monete.
  2. Rientrano nella categoria delle risorse anche i tesori sepolti in territori Imperiali, per i quali la Lex prevede che sia dato avviso preventivo alle autorità prima della ricerca. Qualora la ricerca fosse iniziata senza preavviso il cercatore di frodo sarà punito col sequestro di ciò che è stato rinvenuto.

Art. 26 – Coltivazioni abusive

  1. I campi in cui è concesso coltivare son indicati da un cartello ben visibile recante il nome del loro affittuario. Non è consentito seminare su terreni non idonei o affittati ad altri. La pena prevista in questo caso è la raccolta del seminato e la sua consegna alla città, ed il pagamento di un’ammenda di 3.000 monete.

Art. 27 – Uso di droghe e commercio di “articoli” particolari

  1. Sono considerate droghe tutte quelle sostanze che portino ad una percezione della realtà differente da quale questa è normalmente percepita.
  2. L’uso di droghe è vietato nei luoghi pubblici, le infrazioni sono punite con un’ammenda di 3.000 monete e la detenzione in cella fino al momento della cessazione dell’effetto.
  3. Nell’Impero è vietato il commercio delle foglie di erba rossa e dei suoi derivati, la pena per chi infrange questo divieto è di 5.000 monete a cui si aggiunge il sequestro di tutta la merce.
  4. È vietata la coltivazione, la vendita, lo scambio ed il possesso del Grano degli elisi e dei suoi derivati ai non Amoniani e a chiunque non autorizzato. I non autorizzati che venissero trovati in possesso o rei dei sopracitati, verranno ritenuti colpeveli e passibili degli Articoli; 5, 35, 40 e 41 Lex Poenalis.

Art. 28 – Detenzione abusiva d’armi

  1. Chiunque sia colto in città con armi in pugno è punito con la pena pecuniaria di 1000 monete. Il divieto non vale per i Pubblici Ufficiali di Amon. I bastoni di legno e gli attrezzi da lavoro non costituiscono arma vietata.

Art. 29 – Uso non autorizzato di facoltà arcane e mistiche

  1. Nei centri abitati, i forestieri sono autorizzati a impiegare le loro facoltà arcane o mistiche soltanto se finalizzate a creare cibo; vedere al buio; benedire; creare il fuoco; convocare famigli della terra, destrieri illusori e animali. Le cavalcature evocate attraverso gli incantesimi Evoca Animali e Destriero Illusorio vanno disperse prima di entrare nella piazza di Amon o lasciate nelle apposite stalle.
  2. In casi di emergenza, di attacchi esterni, o di allenamenti in arena, le limitazioni suddette decadono per tutti. Chi approfittasse dello stato di emergenza per danneggiare intenzionalmente un cittadino di Amon, verrà arrestato e punito per aggressione od omicidio, e gli sarà vietato a tempo indefinito di ricorrere alle sue facoltà sovrannaturali nei centri abitati.
  3. Ricorrere a facoltà arcane o mistiche non autorizzate dalla Lex o dai regolamenti straordinari dell’Alta Torre sarà punito con la pena pecuniaria di 1.000 monete.
  4. In qualunque circostanza, le arti della necromanzia e del demonismo non saranno tollerate. I loro praticanti colti in flagrante incorreranno in una pena pecuniaria di 5.000 monete, a cui seguiranno la Detenzione e l’avvio di una indagine inquisitoria da parte dei Templari d’Oriente diretta ad accertare la posizione religiosa del colpevole.

Art. 30 – Attracco abusivo alle coste Imperiali

  1. Le banchine del porto di Amon e di Forte Agravain, sono riservate esclusivamente alle navi della flotta amoniana. Qualunque imbarcazione privata sia attraccata alle banchine sopracitate sarà sequestrata ed al proprietario verrà comminata una multa di 3000 monete, salvo ulteriori violazioni.
  2. L’attracco di imbarcazioni forestiere presso le coste Imperiali viene consentito dietro pagamento di un permesso. Il regolamento completo è emesso per mezzo di Editto tramite la Charta e visibile nei porti imperiali.

Art. 31 – Falsa testimonianza

  1. È considerato falsa testimonianza il fornire intenzionalmente informazioni false o volutamente incomplete in seguito ad interrogazione da parte di un Pubblico Ufficiale. A titolo esemplificativo, commette reato di falsa testimonianza:
    • chi fornisca generalità false;
    • chi taccia informazioni importanti che gli siano state richieste;
    • chi denunci un innocente con lo scopo di danneggiarlo.
      Non commette reato di falsa testimonianza chi denuncia un innocente per disguido e che, appurata la verità presenti le sue scuse formali, dimostrando la propria buona fede.
  2. Il reo di falsa testimonianza è punito con una sanzione di 5.000 monete.
  3. Incorrono in questo reato tutti gli Amoniani che omettano di denunciare un reato di cui sono testimoni. Un Amoniano che si macchi di tale reato potrà essere sanzionato ulteriormente a discrezione del Senato.

Art. 32 – I Delitti

  1. I Delitti sono i reati comuni più gravi.
  2. Essi sono puniti con la detenzione nelle carceri imperiali o con pena pecuniaria consistente, sola o congiunta con la pena detentiva.

Art. 33 – Oltraggio a Pubblico Ufficiale

  1. Qualsiasi Pubblico Ufficiale, all’interno dell’Impero e nell’esercizio delle proprie funzioni rappresenta Amon, per questi motivi a lui si deve la massima obbedienza e rispetto.
  2. Formulare minacce o ingiurie; deridere l’autorità costituita, anche non presente, sono comportamenti che integrano il reato di Oltraggio.
  3. L’oltraggio è punito con una pena pecuniaria pari a 3.000 monete, a cui può essere aggiunta la detenzione.

Art. 34 – Resistenza a Pubblico Ufficiale 

  1. Chiunque si rifiuti di eseguire un ordine, di pagare un’ammenda o si sottragga all’ordine di fermarsi di un Pubblico Ufficiale o all’arresto, incorre nel reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.
  2. La Resistenza è punita con una pena pecuniaria pari a 5.000 monete a cui è aggiunta la detenzione con tutto ciò che essa comporta.

Art. 35 – Furto

  1. Chiunque con abilità, astuzia o frode sottragga ad altri i suoi beni, è punito con la restituzione del maltolto, o dell’ammontare del suo valore ed un’ammenda pari alla metà dello stesso. Egli sarà altresì condotto in cella per una durata proporzionale alla gravità del furto. Dopo la scarcerazione in caso di recidiva è prevista la Diffida.

Art. 36 – Aggressione

  1. Chiunque, entro i territori imperiali, aggredisca una persona senza alcun titolo e non in virtù di difesa legittima e giusta, verrà condannato alla detenzione e sanzionato con 5.000 monete di ammenda..
  2. Nel caso in cui l’aggressione, sia rivolta verso un cittadino amoniano alla detenzione è aggiunta la pena pecuniaria di 10.000 monete d’oro.
  3. In caso di recidiva nel reato, il reo verrà punito con il bando.

Art. 37 – Omicidio

  1. Chiunque, entro i territori imperiali, uccida una persona senza alcun titolo e non in virtù di difesa legittima e giusta, verrà condannato alla detenzione e sanzionato con 10.000 monete di ammenda..
  2. In caso di recidiva nel reato, il reo verrà punito con la pena capitale e con il bando.

Art. 38 – Omissione in atti d’ufficio penale

  1. Qualsiasi Pubblico Ufficiale ometta di punire o denunciare un reato di cui sia a conoscenza, è punito con la medesima pena del reato che avrebbe dovuto perseguire.

Art. 39 – Crimini contro l’Impero

  1. I Crimini contro l’Impero sono quelli che possono mettere a repentaglio l’integrità e la stabilità di Amon e dei suoi possedimenti.
  2. Essi vengono puniti, anche cumulativamente, con pesanti sanzioni pecuniarie, detenzione, pena capitale e bando dall’Impero.

Art. 40 – Lesa Maestà

  1. Chiunque con frasi o azioni leda la rispettabilità o l’onore della Città o dei suoi Simboli, della Legione, dell’Imperatore o del Governo verrà punito con un mese di Bando da tutti i Territori Imperiali e con una multa di 5.000 monete. In caso di recidività la pena può essere raddoppiata e la parte pecuniaria triplicata.

Art. 41 – Sospetta Cospirazione

  1. Chiunque, anche fuori dei confini imperiali, intrattenga rapporti non episodici con individui riconosciuti come banditi per crimini contro l’Impero, riceverà un avvertimento dalle autorità e verrà considerato individuo sospetto.
  2. Se il sospetto è un forestiero, non appena entrato nei territori imperiali verrà interrogato, e punito, nel caso in cui le sue spiegazioni non eliminino ogni sospetto, con la pena pecuniaria di 10.000 monete o la detenzione e infine verrà allontanato dai confini imperiali.
  3. Se il sospetto è un Civis e viene ritenuto colpevole sarà punito con una pena triplicata, a discrezione del Senato potrà inoltre essere punito con la dichiarazione di Fellonia.

Art. 42 – Cospirazione e Tradimento

  1. Chiunque venga riconosciuto attentare alla integrità dell’Impero, con atti di spionaggio, intesa con Stati stranieri, omicidio di pubblici ufficiali allo scopo di diffondere il terrore, tradimento, illecita acquisizione di potere politico, è punito con la pena capitale e bando perenne dall’Impero.

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***Lex Militaris***

Il corpo di articoli che compongono la Lex Militaris comprende le disposizioni alle quali ogni appartenente alla Legione amoniana, i Leoni Imperiali, deve attenersi.

TITOLO I – Statuto
Art. 1 – Definizione e Composizione

  1. La Legione Amoniana è l’unico legittimo corpo militare dell’Impero, come al tempo della sua storica istituzione, i suoi componenti vengono chiamati Leoni Imperiali per onorare il Leone Rampante, simbolo di Amon fin dalla sua fondazione, gli appartenenti alla Legione vengono definiti milites.
  2. La Legione è il corpo armato che riunisce in sé tutti i civis che scelgono di prestare servizio all’Impero con le armi e tutti i talenti utili alla difesa della città ed alla guerra.
  3. Amon, dittatura militare indiscussa, è governata dalla Legione stessa tramite le sue massime cariche, pertanto farne parte significa non solo difendere Amon ma avere accesso alla gerarchia che, sotto l’egida dell’Imperatore, guida la Guerriera.
  4. Non v’è disparità tra i sessi, uomini e donne godono degli stessi diritti e doveri, così come qualsiasi combattente, sia esso abile nell’uso di armi pesanti, sia nell’uso di poteri arcani o tattiche di ingaggio a distanza.

Art. 2 – Filosofia d’esistenza

  1. La Legione è fondata storicamente su due princìpi, Spirito e Disciplina, così come un tempo lo era la Legione di Frontiera, primo organo militare di Amon, attorno a questi due princìpi ruotano l’addestramento e la formazione di ogni milites.
  2. Lo Spirito, per un milties, esprime l’insieme delle qualità caratteriali necessarie ad affrontare le difficoltà che le responsabilità di cui si fa carico comportano, la Disciplina rappresenta invece il modo in cui queste difficoltà sono affrontate, la fermezza, l’ordine insito nello stesso modo di pensare a cui è addestrato un Leone.
  3. Spirito e Disciplina costituiscono valori interdipendenti che indirizzano ogni appartenente al corpo, verso orgoglio, animo combattivo, coraggio e fermezza, attraverso un costante rispetto per i superiori ed i simboli dell’Impero. L’agire di ogni soldato viene giudicato secondo questi due princìpi, poiché è solo attraverso la comprensione di Spirito e Disciplina che si possono accrescere forza ed abilità combattive nel modo più corretto e consono per servire Amon. I milites che non sapranno seguire tali valori verranno ritenuti non idonei a far parte della Legione e pertanto spogliati delle sue insegne e delle prerogative conseguenti.
  4. Fare richiesta di ingresso nei Leoni Imperiali presuppone l’accettazione di questi due princìpi, nonché di tutti i vincoli morali e comportamentali che l’appartenenza richiede. I legionari sono chiamati quotidianamente a difesa dell’Impero e al controllo della città e dei suoi avamposti, al servizio del Senato e del suo Imperatore, perciò ad essi viene richiesta la massima serietà e costanza nell’impegno preso, nonché un alto valore morale e combattivo.
  5. Chi viene ritenuto idoneo all’ingresso in Legione è un eletto, un combattente che dopo attento esame dei superiori e dei maestri d’armi viene accettato e viene sostenuto nell’accrescimento delle sue abilità combattive, strategiche, intellettive e spirituali, nell’impegnativo percorso che porta alla nomina di Legionario dell’Impero, unità fondante della Legione.

Art. 3 – Rispetto dei Valori

  1. I Leoni Imperiali sono il più alto simbolo dell’Impero, come tali è richiesto loro di vivere divenendo esempio e fonte di ispirazione per i più giovani e punta adamantina di Amon stessa.
  2. I Leoni Imperiali agiscono con forte Spirito combattivo facendo proprie le otto virtù amoniane: Onore, Lealtà, Onestà, Valore, Fedeltà, Disciplina, Giustizia e Coraggio. Tradire questi valori, o compiere atti irrispettosi verso essi, rappresenta la colpa più grave di cui un milites possa macchiarsi, per questo motivo le pene per tali infrazioni sono estremamente severe e non conoscono possibilità di revisione.

Art. 4 – I Simboli

  1. Dal mese di Dodecabrullo del 272 il simbolo ufficiale di Leoni Imperiali, già Centuria Gladiatori, divenne il Leone Rampante che impugna una spada, ora simbolo della Legione unificata e riprodotto sui foderi, le faretre e le cotte, nonché le armature dei Centurioni. Il Leone, nobile e possente animale, rappresenta bene lo spirito fiero e combattivo, il carattere impavido, l’atteggiamento severo ed il portamento inappuntabile del milite amoniano.

Art. 5 – I Compiti, la Sede e le strutture

  1. Il compito primario della Legione è duplice: da un lato la difesa dell’Impero e dei suoi confini, dall’altro il mantenimento dell’ordine all’interno di esso, attraverso l’esercizio del potere militare per far osservare e rispettare la Lex Amoniana.
  2. Ogni Ufficiale di Legione è deputato al controllo del territorio, al rilascio dei permessi che la Lex gli consente ed è depositario di tutte le prerogative discendenti direttamente dalla sua carica.
  3. I Milites inoltre sono chiamati ad un continuo addestramento militare, nell’attesa di prestare servizio al fronte, nella difesa contro gli Orchi o nelle guerre che il Senato ritiene di intraprendere.

La Sede della Legione, edificata all’interno della cinta muraria di Amon si presta ad essere punto di rappresentanza formale del corpo dei Leoni Imperiali, sono altresì sedi della Legione tutti gli edifici dedicati all’allenamento, alla cura ed alla preparazione teorica dei milites ed inoltre la storica Fortezza dei Leoni di Eracles, situata a ovest del villaggio, ove un tempo venivano difesi i confini dell’Impero.

TITOLO II – Gerarchia e titoli
Art. 6 – Il Prefetto del Pretorio

  1. L’incarico di Prefetto del Pretorio rende un Console che abbia servito in Legione Generale delle Forze Armate dell’Impero e Signore della Guerra di Amon. Egli coordina e gestisce il corpo dei Leoni Imperiali, come Primo Leone e guida dell’ambito militare. Promuove esercitazioni e stabilisce le strategie militari unitamente all’Imperatore, addestrando gli Alti Ufficiali alla tattica e alla massima disciplina.
  2. Il Prefetto del Pretorio è colui che fa rispettare la Lex più di chiunque altro, massimo esempio di Spirito, Rigore e Disciplina. Ha l’ultima parola sulle promozioni proposte dal Tribunus Militum, e deve presenziare alle cerimonia di Giuramento rappresentando con la sua partecipazione l’impegno di Amon verso il milites e l’accettazione da parte della Legione dei giuramenti di questo.

Art. 7 – Il Tribunus Militum

  1. Scelto e nominato dal Prefetto del Pretorio, è il suo diretto sottoposto, nonché Alto Ufficiale della Legione, è il Tribunus Militum, scelto tra i Milites più anziani ed esperti, per comprovato merito ed attitudine.
  2. Esso risponde dei meriti e delle responsabilità dei Centurioni, dei Legionari e dei Veliti di fronte al Senato riguardo tutti gli eventi rilevanti che coinvolgano i Milites. È responsabile della preparazione fisica, mentale, morale e caratteriale di ogni loro sottoposto. Ha libertà di comando in ordine a qualunque azione dei sottordinati con l’unico vincolo del ragionevole rispetto della loro fisica incolumità. Esegue i colloqui propedeutici all’ingresso nella Legione, si occupa di esaminare i soldati per i passaggi di grado, in accordo con i Consoli, si accerta che vengano conosciuti e rispettati gli Statuti, i Protocolli e la Lex stessa.

Art. 8 – I Centurioni

  1. I Centurioni sono Legionari che dimostrano particolari attitudini o doti, che si sono guadagnati la fiducia del Senato e di Consoli, milites dalle indubbie capacità che vengono selezionati personalmente dagli stessi Consoli. I Centurioni ricevono il grado senza una prova prestabilita, ma possono essere sottoposti ad una prova individuale.
  2. Ad essi viene affidato il controllo delle Coorti Imperiali, di cui sono pienamente responsabili, e per la cui difesa dispongono della massima autonomia, diversamente, nelle ordinarie attività della Legione, rispondono alla consueta gerarchia militare. A questi ufficiali sono affidati compiti di alto rischio e per i quali è necessario avere una forte determinazione, disciplina e controllo, nonché assoluta affidabilità, tali oneri ed onori si sommano a quelli dei Legionari.
  3. I Centurioni sono gli eletti della Legione, tra i migliori uomini di Amon, i soli che potranno fregiarsi dell’armatura coi simboli dell’Impero, a testimonianza del loro indiscusso valore.

Art. 9 – I Legionari 

  1. I Legionari sono la forza principale della Legione, veliti che si sono distinti per meriti e competenze e come tali hanno ricevuto la tunica bianca della milizia insieme al titolo ed alle chiavi di accesso nelle principali sedi e strutture. Ad ogni Legionario può essere assegnato uno o più Veliti di cui essere responsabile per la sua formazione come tutore e maestro, a discrezione del Tribunus Militum. Sono rappresentanti di Amon fuori dai territori imperiali e quindi devono mostrarsi rispettosi delle leggi e delle abitudini del luogo in cui si trovano, nei limiti del buonsenso, degli ordini ricevuti e del rispetto per i Valori che sorreggono la Guerriera.
  2. I Legionari hanno la possibilità di impartire ordini alle sentinelle imperiali sparse per la città, nonché di usare le celle di detenzione per punire i crimini commessi all’interno dei territori amoniani.
  3. Possono concedere permessi di sfruttamento delle risorse, comminano multe e controllano i forestieri che accedono alla città, qualora fosse necessario possono fornire permessi di attracco al posto degli Ufficiali Portuali.
  4. I Legionari divengono tali dopo aver prestato solenne Giuramento dinnanzi ai Simboli di Amon e alle Guide militari.
  5. Un Legionario può essere degradato o espulso dalla Legione solo dal Prefetto del Pretorio e dall’Imperatore, anche dopo richiesta formale del Tribunus Militum, per atti indegni o di grave negligenza o per comprovata inadempienza ai doveri che il grado richiede.

Art. 10 – I Veliti

  1. I Veliti sono cittadini che hanno fatto richiesta di entrare nella Legione e che devono passare un periodo di osservazione e formazione prima di essere ammessi ufficialmente in essa, dopo aver effettuato l’addestramento di base. Non sono Pubblici Ufficiali ma Civis con le prerogative che questo comporta, devono tuttavia rispondere agli ordini dei superiori e seguire il Protocollo Militare come qualsiasi altro milite effettivo.
  2. Un Velite che dopo un certo periodo e il dovuto addestramento non vien ritenuto adatto alla vita militare, viene spogliato dei suoi obblighi di Legione e riportato alla semplice cittadinanza, senza che questo comporti disonore o colpa agli occhi della Guerriera.

Art. 11 – Assistenti Militari e Incarichi speciali

  1. Il Tribunus Militum ha libertà di scelta nell’istituire nuovi titoli e compiti qualora lo ritenessero opportuno senza che questo incida sulla gerarchia militare; in caso di necessità possono nominare figure di riferimento e di supporto all’interno della Legione che svolgeranno compiti precisi da loro assegnanti ed avranno gli onori ed oneri che tali compiti comporteranno.
  2. Storicamente le principali figure di assistenza militare sono le seguenti:
  3. Tutori Militari; i Legionari che maggiormente si distinguono per capacità di insegnamento ed addestramento possono essere nominati Tutori Militari e supporteranno in tutto e per tutto il Tribunus Militum nella gestione dell’addestramento e formazione dei Veliti.
  4. Gladiatore; è colui che per comprovate doti fisiche e fermezza caratteriale è incaricato di formare tutti i soldati, o anche i civis, al combattimento con le armi, insegnando loro tecniche, peculiarità degli armamenti e delle protezioni; promuove esercitazioni in arena con la Legione o gli alleati stessi. Può essere scelto solo tra i Legionari e risponde esclusivamente al Tribunus Militum sulle scelte e metodologie di addestramento.

Art. 12 – I Veterani

  1. Gli Alti Ufficiali che hanno prestato servizio alla Legione, con onore e comprovati meriti, possono far richiesta di congedo permanente dalla vita militare, senza che ciò comporti alcun disonore o biasimo.
  2. La richiesta va fatta ai Consoli ed approvata dall’Imperatore che verificherà i reali motivi che impediscono al milite di continuare a servire la Guerriera, senza perdere però il lustro e gli onori di quanto ha compiuto durante la sua carriera. Il Milite degno di tali onori viene insignito col titolo di Veterano che comporta l’esenzione da obblighi militari e di protocollo eccettuati quelli formali del saluto e l’obbedienza che compete ad ogni Legionario verso le Alte Cariche della Guerriera. Il Veterano costituisce un luminoso esempio per i giovani amoniani, solo tramite una vita dedicata profondamente al servizio e al lustro dell’Impero infatti si può ambire a tale onoreficenza che porta con sé ammirazione e rispetto. Prefetti del Pretorio ed Imperatori che si ritirano a vita privata hanno diritto a ricevere tale onore dai loro successori.
  3. I Veterani posso essere reintegrati nel pieno dei loro incarichi su richiesta delle Alte cariche amoniane in stato di necessità, o dopo loro approvazione in caso la richiesta sia avanzata dal milites stesso.

Art. 13 – Il Consiglio di Guerra

  1. Viene definito Consiglio di Guerra l’insieme di Alti Ufficiali e Ufficiali, con a capo il Prefetto del Pretorio. Viene convocato dallo stesso su benestare dell’Imperatore per stabilire tattiche di guerra o assedio qualora fosse necessario, può essere altresì convocato per stabilire piani di allenamento semestrali, esercitazioni in circostanze eccezionali ed addestramenti particolari.
  2. La seduta viene comunicata agli interessati con massimo riserbo, ma nel caso di operazioni di esercitazione viene convocato anche a mezzo di proclami pubblici. Quando il Consiglio di Guerra si riunisce gli appartenenti devono indossare i gradi e le insegne che li rappresentano in Legione.

TITOLO III – Ammissioni e prove
Art. 14 – L’ingresso in Legione: i Veliti

  1. I cittadini amoniani che ne sentano il desiderio potranno far richiesta per essere essere accettati come Veliti della Storica Legione Amoniana previo superamento di un colloquio di ammissione con il Tribunus Militum o, in caso di prolungata assenza, con il Prefetto del Pretorio. Se durante il colloquio il Tribuno sarà soddisfatto delle argomentazioni, consegnerà al civis la fascia di Velite, lo assegnerà ad un Legionario che gli faccia da Maestro dando inizio così al suo periodo di prova.

Art. 15 – Prova per divenire un Legionario

  1. Durante il periodo di formazione come Velite verranno fornite le nozioni principali riguardo Spirito e Disciplina, Lex e Statuto della Centuria, Protocollo Militare, doveri e diritti di un Milite e verrà vagliata la preparazione fisica, l’audacia in battaglia, l’abilità con le armi od i poteri ed in generale tutte le attitudini del candidato.
  2. Il Velite è tenuto a partecipare alle attività promosse dalla Legione sia di tipo teorico che pratico.
  3. Alla fine di un periodo di addestramento, quando il Tutore e il Tribuno lo riterranno opportuno, verrà sottoposto a diverse prove di molteplice natura, tra cui un approfondito colloquio sulla conoscenza della Lex, con particolare attenzione alle norme penali.
  4. Tali prove servono a valutare l’effettiva preparazione teorica e pratica, al termine delle quali rinnoverà la sua richiesta di divenire un milites ufficialmente e presterà Giuramento dinnanzi all’Impero, ricevendo l’ambita fascia blu di Legionario e tutti i poteri e i simboli ad essa legati. Qualora non superasse l’esame egli non potrà essere chiamato a ripetere la prova prima dei trenta giorni.

TITOLO IV – Disposizioni finali
Art. 16 – Integrazione, Interpretazione ed Applicazione

  1. Documentazioni integrative e Appendici alla Lex Militaris, se approvate con il voto del Senato, possono modificare tale Legge secondo le esigenze eccezionali che si dovessero presentare all’attenzione degli organi politici e militari dell’Impero.
  2. Quanto non riceve specifica normazione in questa Legge viene rimandato all’interpretazione degli Alti Ufficiali che applicheranno i principi ispiratori della Lex Militaris e della Prima Imperialis.
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